21 aprile 2010
Confine DIA-AU in Calabria. Sentenza C. Cost. n. 124/2010
Un elemento di valutazione in più per trovare una risposta alle domande delineate ai posts precedenti (per i riferimenti vedete qui: http://francescoarecco.postilla.it/2010/04/02/sentenza-1192010-la-corte-costituzionale-ha-deciso-in-merito-al-confine-dia-au/) in merito alla Sentenza C. Cost. n. 119/2010 data con riferimento alla disciplina della Regione Puglie è costituito dalla prima pronuncia della Corte Costituzionale su un caso simile – posto in essere in Regione Calabria – con la Sentenza n. 124/2010.
Pur con le differenze di stile e percorso logico date dalla stesura a cura di un altro Giudice Redattore rispetto alla n. 119/2010, la Sentenza n. 124/2010 conferma l’opinione maggioritaria fra gli interpreti che i principi stabiliti dalla Sentenza n. 119/2010 non possano che essere estesi alle disposizioni regionali simili a quella pugliese.
La Sentenza n. 124/2010 dichiara l’incostituzionalità del punto n. 2.3 dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008, “Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”, nella parte in cui individua un elenco di impianti (con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWe) assoggettabili alla sola disciplina della denuncia di inizio attività, e motiva come segue il proprio decisum: “Il legislatore regionale ha assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un’unica soglia di produzione il limite che consente l’accesso al procedimento di DIA.
L’eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente l’individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009)”.
Il segnale posto in essere dalla Sentenza n. 124/2010 è importante per gli operatori del settore delle rinnovabili che dopo la sentenza n. 119/2010 si sono rivolti a progetti in sviluppo in altre Regioni, perché appare convincente per chi scrive l’opinione secondo la quale, pur non obbligate a fare ciò se non dalla necessità di unitarietà dell’interpretazione del diritto a livello statale, le Regioni che non si sono attivate per ricondurre il proprio quadro autorizzatorio allo schema ormai delineato dalla Consulta a livello nazionale potrebbero decidersi a farlo presto, prima di essere costrette da analoghe pronunce.
Il testo integrale della Sentenza si trova qui: http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1

