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Il blog di Francesco Arecco

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Postilla » Ambiente » Il blog di Francesco Arecco » Urbanistica ed edilizia » Sentenza 119/2010. La Corte Costituzionale ha deciso in merito al confine DIA-AU.

2 aprile 2010

Sentenza 119/2010. La Corte Costituzionale ha deciso in merito al confine DIA-AU.

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Con due sentenze 22/26 marzo 2010 n. 119/2010 e 120/2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito a molti aspetti della procedura di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed elettrodotti nonché alla valutazione di impatto ambientale relativa a questi ultimi. Per quanto attiene al tema della serie di posts che precede questo, si riportano la parte motiva ed il decisum della pronuncia 119/2010 relative all’art. 3, commi 1 e 2 della L.R. Puglia n. 31/2008:

“[...] A parere della difesa erariale, l’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, che attribuisce rilevanza alla collocazione e alle caratteristiche degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, estendendo l’ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA), sarebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia, sancito – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, al terzo periodo, stabilisce che «maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività» possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata.

La questione è fondata.

La costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all’autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da presentare al Comune competente per territorio.

La norma regionale censurata – per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas – ha previsto l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.

Riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all’autorizzazione unica, è riconoscibile l’esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale (sentenza n. 383 del 2005); ciò anche riguardo alla valutazione dell’entità delle trasformazioni che l’installazione dell’impianto determina, ai fini dell’eventuale adozione di procedure semplificate (in tal senso le sentenze n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti).

La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 va limitata ai commi 1 e 2.

[...]

Per questi motivi la Corte Costituzionale

[...]

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Puglia n. 31 del 2008“

Punto di soddisfazione: l’impostazione logica del mio primo post (http://francescoarecco.postilla.it/2010/01/12/26-gennaio-2010-prima-scommessa-dellanno/) era quella che è stata seguita dalla Consulta.

Problema: la Corte Costituzionale non ha stabilito alcunché in merito ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili in fase di autorizzazione o già autorizzati ai sensi della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima.

Altri problemi:

- quid iuris dei progetti autorizzati con DIA in base alla previgente normativa regionale che derogava al D.Lgs. n. 387/2003 in modo analogo alle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime?;

- come dovrebbero comportarsi gli altri legislatori regionali?

- da quali attacchi devono guardarsi gli sviluppatori che hanno progetti in DIA? Solo da quelli – in via di autotutela – dei Comuni o anche da quelli di terzi? E a far data da quale momento decorre il termine per l’impugnazione da parte di terzi (60 o 120 giorni a seconda che si tratti di ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)? Dal trentesimo giorno dalla presentazione della DIA o dalla effettiva messa in cantiere?

- quali soluzioni verranno prese da parte delle istituzioni? Si muoverà prima la Regione Puglia o lo Stato, per risolvere in maniera politica i problemi dei progetti in bilico?

- …

Chiuse quindi le discussioni sui due posts precedenti in tema, ripartiamo ora con il dibattito, cercando di sistematizzare i nostri interventi.

Prego quindi chi vuole scrivere di leggere quanto detto (Punto di soddisfazione: l’impostazione logica del mio primo post (http://francescoarecco.postilla.it/2010/01/12/26-gennaio-2010-prima-scommessa-dellanno/ e http://francescoarecco.postilla.it/2010/01/27/corte-costituzionale-e-decisione-dia-oppure-au-seconda-scommessa-dellanno/ è la medesima seguita dalla Corte), riflettere, e dopo aver fatto qualcosa di importante per sé (la riflessione) cercare di fare qualcosa di importante per gli altri, vale a dire fornire un contributo valido alla discussione e alla ricerca di soluzioni.

Questo è lo scopo del web 2.0, vale a dire l’Internet interattivo, in cui si chiede e si dà venendosi in aiuto reciprocamente e lavorando insieme ad una riflessione. Ringrazio tutti per il lavoro già svolto nei precedenti posts e sono sicuro che potremo fare ancor meglio con questo ed i futuri!

Letture: 41042 | Commenti: 382 |
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382 Commenti a “Sentenza 119/2010. La Corte Costituzionale ha deciso in merito al confine DIA-AU.”

  1. Vincenzo scrive:
    Scritto il 2-4-2010 alle ore 10:55

    Ho avuto concessione di permesso a costruire in data 23 marzo 2010 a Lecce. Allegate vi sono una serie di documenti da inserire prima del ritiro del permesso. Può qualcuno dirmi se tale titolo è decaduto oppure se posso far valere tale autorizzazione?

  2. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 6-4-2010 alle ore 09:20

    Io ho appena finito (02/04/2010) di protocollare una marea di integrazioni che mi hanno chiesto già prima della sentenza parlando nella loro comunicazione di “ex legge 31/08″: saranno ritenute valide?

  3. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 7-4-2010 alle ore 08:33

    In linea generale tieni presente che dopo la richiesta di integrazione devono passare 30gg di silenzio/assenso dalla data della tua integrazione perche’ queste integrazioni diventino efficaci.
    Penso che solo la Regione puo’ eventualmente salvarci con qualche norma transitoria che vada a regolare questo problema.
    Credo che l’unica strada che ora abbiamo e’ quella di andare tutti quanti a fare pressione sulla Regione in modo che si diano una mossa a fare qualcosa. Anche se il nuovo Presidente ha detto che si sarebbe preso 15 gg di vacanza post-vittoria.

  4. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 7-4-2010 alle ore 08:39

    Stefano io ci sono stato alla regione, e i tecnici con cui ho parlato mi hanno detto che il problema devono risolverlo loro ed il dirigente del settore energia, senza l’intromissione della giunta…sarà vero?

  5. Domenico scrive:
    Scritto il 8-4-2010 alle ore 08:05

    per Antonio. Hai scritto che martedì scorso i tecnici della Regione avrebbero discusso il problema. Hai notizie in merito? Grazie.

  6. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 8-4-2010 alle ore 10:59

    Domenico non ancora…conto di fare un salto in Regione domani..ti terrò aggiornato.

  7. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 07:14

    Antonio non credo che i tecnici possano risolvere un problema simile. Al massimo possono proporre “soluzioni” ma che poi qualcuno dovra’ ratificare con una legge regionale.
    Sentiamo cosa ti dicono oggi …

  8. Francesca Pisu scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 10:07

    Complimenti ad Arecco per il blog.
    La Sentenza della Corte Costituzionale, vale anche per le altre Regioni, ad esempio la Sardegna, che hanno legiferato in materia di energia?

  9. massimo avvocato scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 10:29

    Vi informo che nell’ambito di un ricorso proposto al TAR Lecce con cui è stata impugnata una DIA i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti pochi giorni fà, sostenendo l’illegittimità della DIA stante la declaratoria di incoastituzionalità della Legge Regionale sopravvenuta, nonostante la DIA risalga ad aprile 2009 ed i lavori sono già iniziati. il 14 aprile 2010 il TAr si esprimerà sull’istanza cautelare, e tale pronuncia sarà importante per capire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle DIA in corso.
    Mi riservo di informarVi sufli sviluppi

  10. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 10:57

    Massimo quando parli di “lavori gia’ iniziati” a che cosa ti riferisci ?
    - Al fatto che abbiano comunicato l’inizio dei lavori ?
    - All’inizio lavori inteso a’ sensi della Finanziaria 2008 ?
    - Al fatto che abbiano messo il cartello ?
    - Al fatto che ci siano le ruspe ?

    E’ vero che sara’ importante capire l’istanza cautelare ma altrettanto importante e’ capire esattamente il contesto del caso specifico.
    Ci puoi dire qualche cosa di piu’ ?

  11. massimo avvocato scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 11:16

    purtroppo ad oggi non ho ancora notizie precise, credo che da dicembre 2009 vi erano già le ruspe, ma attendo una relazione per lunedì prossimo. Ti informo appena possibile.

  12. massimo avvocato scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 12:03

    Mi hanno appena confermato che il cantiere è stato aperto l’11.11.2009, con l’installazione del prescritto cartello e della recinzione. Subito dopo sono iniziati i lavori con le ruspe, e ad oggi le opere edili sono terminate, mentre sono in corso i lavori preparatori all’installazione dei pannelli, opera questa non anvora effettuata.
    Nel caso di specie, quindi, per la conoscenza della DIA dovrebbe far fede l’apertura del caniere di novembre, con scadenza dei termini di impugnativa a metà gennaio 2010, mentre il ricorso è stato proposto, a mio modesto parere tardivamente, solo a marzo 2010.
    Il TAR, quindi, nonostante la sentenza della CORTE dovrebbe prendere atto della tardività del ricorso e della definitività della DIA, confermando lo stesso la legittimità degli atti.
    Vedremo la settimana prossima come la penseranno i Giudici.

  13. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 12:29

    Ho capito, quindi stai parlando di un ricorso di terzi e non un’azione di Autotutela del Comune, e’ corretto ?
    Per quanto ne so io in caso di ricorso di terzi i 60 gg dovrebbero partire da quando il terzo ha avuto piena consapevolezza dell’opera, quindi teoricamente quando almeno le strutture e gran parte dei pannelli siano stati montanti.

  14. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 15:16

    Ciao Stefano, hai ragione nel dire che i tecnici non possono risolvere il problema ma ti assicuro che quando sono stato lì, ho parlato con un ing. ed un arch. (di cui non faccio nome) che mi avevano esplicitamente detto (su esplicita mia richiesta) che la soluzione del problema spettava al loro direttivo e non alla giunta. Oggi ovviamente mi hanno comunicato che il loro direttivo si è riunito ma che non ha preso decisioni in merito (sembra che nessuno voglia prendersi l’enorme patata bollente): hanno pertanto rimandato la decisione al presidente della regione. Mi hanno comunque confermato che molti comuni gli stanno già inviando le pratiche non ancora consolidate per togliersi il problema. Ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana…staremo a vedere…

  15. Salvatore scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 15:43

    Grazie per le info.
    Attendiamo pazientemente sviluppi normativi/provvedimenti.

  16. roberto scrive:
    Scritto il 9-4-2010 alle ore 18:34

    complimenti per il blog

  17. Salvatore scrive:
    Scritto il 11-4-2010 alle ore 10:51

    Espongo di seguito il mio modesto pensiero circa la possibile, o forse unica, risoluzione che la Regione Puglia può apportare al problema delle DIA causato dalla sentenza n.119/2010 emessa dalla Corte Costituzionale. Evidenzio che tale pensiero trova riscontro nell’ Art. 12 dlgs 387/2003 comma 3:

    Art. 12. dlgs 387-2003

    Razionalizzazione e semplificazione
    delle procedure autorizzative

    3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
    riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,

    rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione,

    nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e
    del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei
    servizi e’ convocata dalla regione entro trenta giorni dal
    ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
    del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo
    unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
    produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
    di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
    modificazioni.

    per cui, in definitiva, la Regione Puglia, avendo già posto in essere una delega di fatto concessa ai Comuni, stabilendo che gli impianti FV fino ad 1 MW dovessero essere autorizzati in DIA dal Comune competente, dovrebbe/potrebbe continuare tale delega secondo il precedente legittimo principio normativo.
    Chiunque abbia possibilità di suggerire a livello politico tale soluzione legittima lo faccia pure!
    Grazie

  18. donato scrive:
    Scritto il 13-4-2010 alle ore 12:38

    la sentenza della C.c. sull’incostituzionalità delle DIA per violazione dell’art.12, comma 5, d.lgs.387/03 non tiene conto di un’altra norma fondamentale statale : l’art.1 ,comm1 85 e 86, legge 239/2004, la quale recita che agli impianti energetici fino ad 1 MW si applicano le norme autorizzative semplificate.

  19. Savino scrive:
    Scritto il 13-4-2010 alle ore 18:02

    la sentenza della C.c. sull’incostituzionalità della L.R. 31/2008 non tiene conto dell’art.27 della LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 1.
    Mi sapreste dire se questa legge è ancora valida?

  20. César Augusto scrive:
    Scritto il 14-4-2010 alle ore 15:00

    l’Art. 27 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, N° 1, è stato abrogato dall’Articolo 6 della Legge regionale 21 ottobre 2008, n° 31 e su quest’ultimo articolo la Corte Costituzionale non si è pronunciata.

  21. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 15-4-2010 alle ore 10:12

    Sul mio blog (http://lucazacchi63.wordpress.com)e sul sito della mia Azienda ho pubblicato la presa di posizione dell’APER in proposito.

  22. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 15-4-2010 alle ore 11:03

    Disponible anche su http://lucazacchi63.wordpress.com anche la presa di posizione della Confindustria pugliese

  23. massimo avvocato scrive:
    Scritto il 16-4-2010 alle ore 09:30

    Vi informo che il TAR di Lecce ha rinviato la causa al prossimo 28 aprile 2010.

  24. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 16-4-2010 alle ore 13:04

    E probabile che il TAR voglia aspettare la presa di posizione della Regione. Proprio ieri la ex Vice Presidente Loredana Capone ha rilasciato una importante dichiarazione.

    “sarebbe assurdo tagliare la gambe al settore trainante dell’economia regionale, fermando una macchina che ha fatto della Puglia il leader europeo delle rinnovabili dopo la Germania. In ballo – ha concluso la vice di Nichi Vendola – ci sono circa 30mila posti di lavoro”.

    Qui l’articolo che la riporta.
    http://www.zeroemission.tv/Objects/Pagina.asp?ID=8704

  25. Giacomo Sollai scrive:
    Scritto il 16-4-2010 alle ore 19:58

    Buongiorno,
    leggo con molto interesse questo blog e vorrei aggiungere un ulteriore punto di riflessione.
    L’art. 12 del dlgs 387/2003 nei suoi vari commi detta insieme disposizioni relative al procedimento, disposizioni relative al titolo (edilizio) e disposizioni relative alla localizzazione degli impianti.
    Seguendo l’argomentazione della corte costituzionale si ha l’impressione che le soglie fissate nel comma 5 siano il confine tra la necessità dell’autorizzazione unica e la DIA. In realtà però, oltre alle varie previsioni sparse che prevedono soglie diverse (un richiamo importantissimo va fatto all’art. 11 del dlgs 115/2008 che nel prevedere la sola comunicazione di inizio lavori per gli impianti integrati negli edifici, non prevede soglie di potenza), lo stesso comma 5 dell’art. 12 presenta una contraddizione quando afferma che laddove non siano richieste autorizzazioni, non si applica la procedura di autorizzazione unica.
    La ratio della previsione è chiara: è inutile convocare amministrazioni se poi non devono rilasciare autorizzazioni.
    Ora, è vero che siamo in Italia quindi a guardar bene qualche autorizzazione necessaria si trova sempre, ma mi sembra che questo ponga una crepa nel principio. Infatti, supponendo di trovare un caso in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione, ma soltanto il titolo edilizio, secondo me si dovrebbe comunque dedurre l’applicabilità della DIA ovvero del permesso di costruire anche al di là delle soglie fissate.
    Salvo interpretare la previsione delle soglie nel senso che al di sotto delle soglie fissate non è mai necessaria altra autorizzazione.
    Quindi, il principio enunciato dalla Corte dovrebbe trovare applicazione non nel senso dell’assoluta impossibilità di fissare soglie diverse da parte delle Regioni, ma di non poterle fissare assorbendo nella DIA le altre autorizzazioni previste.
    Sarei curioso di sapere, a questo punto, se esistono dei casi in cui non sono previste autorizzazioni, oppure questa parte della norma è praticamente inapplicabile.
    Cordiali saluti.
    Giacomo Sollai

  26. Francesco scrive:
    Scritto il 19-4-2010 alle ore 12:21

    Uscito un importante articolo sulla gazzetta del mezzogiorno in data 18/04/2010

  27. Vincenzo scrive:
    Scritto il 19-4-2010 alle ore 12:49

    SI PUO’ AVERE UN ESTRATTO?

  28. franco greco scrive:
    Scritto il 19-4-2010 alle ore 15:21

    l’articolo dovrebbe essere questo:
    http://edicola.lagazzettadelmezzogiorno.it/olive/ode/GDM/

  29. franco greco scrive:
    Scritto il 19-4-2010 alle ore 15:29

    vedo che riporta la prima pagina: andate a pag. 8.

  30. Francesco Rovetta scrive:
    Scritto il 21-4-2010 alle ore 11:34

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi una domanda in merito alla procedura di autorizzazione unica per impianti FV in Puglia.
    Nonostante la Corte Costituzionale non sia intervenuta sul punto dell’art. 4 L.R. 31/08 – le cui prescrizioni rimangono pertanto valide – permane un problema di coordinamento con le disposizioni della D.G.R. n. 35/2007, la quale a sua volta già introduceva (numerosi) requisiti per la presentazione e il rilascio dell’AU.
    Qual è la disciplina concretamente applicabile? La D.G.R. deve ritenersi disapplicata dalla normativa di rango superiore di cui alla L.R. 31/08? Mi riferisco in particolare alle prescrizioni cui è subordinata la convocazione della Conferenza dei Servizi, che nel caso della D.G.R. risultano molto più stringenti rispetto a quanto richiesto dall’art. 1,1 L.R.31/08.
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti.
    Francesco Rovetta

  31. Francesco scrive:
    Scritto il 21-4-2010 alle ore 17:22

    In giro si sentono voci secondo le quali la Regione Puglia abbia emanato una circolare per regolarizzare le DIA efficaci alla data di uscita della sentenza.

    Ne sapete qualcosa?

  32. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-4-2010 alle ore 18:42

    Ad ora non è stato emanato nulla, anche perchè la giunta non si è ancora insediata. Relativamente alle DIA efficaci alla data di uscita della sentenza, sono gli stessi comuni a considerarle comunque tali. Ho degli esempi di comuni che hanno sospeso solo le DIA non maturate a quella data.

  33. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 09:41

    Ciao Antonio, ma qual e’ la data che considerano i comuni ? Il 26 marzo (data di deposito) oppure 1 aprile (primo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ?
    Secondo me dovrebbe essere quest’ultima ma se tu hai esperienza diretta sarebbe utile.

  34. Vincenzo scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 12:02

    Ieri la camera dei Deputati ha approvato emendamento per innalzare a 1 mw in tutta italia la procedura deelle DIA

  35. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 13:17

    Si ho letto la notizia. Ma quando diventera’ Legge dello Stato ?
    Conoscendo la lentezza italiana…

  36. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 15:00

    Ciao Stefano, i comuni considerano (come tra l’altro è giusto che sia) il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e cioè il 01 Aprile. Due comuni mi hanno chiaramente detto che per loro le DIA consolidate entro tale data non sono soggette a nessun problema: gli impianti sono cantierabili. Per quelle invece non consolidate attendono info dalla regione che sembra a giorni dovrebbe emettere una circolare che le salvi. Attendiamo sviluppi!

  37. Francesco scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 16:24

    Davvero interessante.

    Oggi leggo che saranno salvate anche le DIA non consolidate alla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale..ed inoltre lo stato emana un emendamento per leggittimare ciò che è stato dichiarato illeggittimo nella Regione Puglia.

    Avete informazioni circa questo emendamento approvato (riferimenti)??

  38. franco greco scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 17:34

    La modifica riguarda l’articolo 17 – comma 1 lettera c – della Legge Comunitaria 2009 approvata nella seduta della Camera dei Deputati di mercoledì 21 aprile 2010. Di seguito riporto il testo originario della lettera c:

    “c) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;”

    La norma è stata modificata nel seguente modo:

    “Al comma 1, lettera c), dopo la parola: installazione aggiungere le seguenti:, prevedendo l’assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).”

  39. aMR scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 18:22

    Ciao a tutti.

    Sono una di quelle persone (in Puglia) che si trova nella “terra di mezzo”.

    Ho una DIA presentata (per impianto fv da 1 MW) il 2/10/2009 ma che ha terminato l’acquisizione dei parari il 13/03/2010 quindi con efficacia dal 13/04/2010…

    A questo punto non posso iniziare i lavori, perchè la DIA ha perso di efficacia.

    E’ assurdo che persone che hanno investito ingenti risorse economiche, si trovino all’improvviso senza poter avviare i lavori e soprattutto con le banche che hanno “chiuso i rubinetti”…

    Spero che questa benedetta circolare della Regione Puglia per chi si trova nella mia situazione esca quanto prima, perchè pensare di dover andare in Autorizzazione Unica, o magari aspettare la legge nazionale che avete citato, che regolarizza gli impainti fv da 1 mw in DIA, è veramente assurdo… consderando le lungaggini di approvazione delle leggi parlamentari e soprattuto l’entità degli investimenti in ballo…

    P.S. Complimenti a tutti perchè questo è l’unico punto di riferimento riguardante gli effetti della sentenza della corte costituzionale… mi auguro che continuate ad aggiornare le notizie in merito, anche chi magari si reca direttamente alla regione puglia per sapere notizie in maniera più o meno ufficiali…

  40. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 18:26

    Quanto all’assurdità sono d’accordo, ma purtroppo non possiamo fare altro che “ringraziare” qualche ministro che solo per un discorso meramente politico ha pensato bene di farci buttare al vento degli investimenti….

  41. Francesco scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 21:55

    aMR a mio parere la tua DIA risulta efficace alla data 3/11/2009 (sempre che tu non abbia avuto richiesta di integrazioni da parte del comune) quindi credo che il problema non sussista.

    La non efficacia della DIA è valida per i primi 30 giorni o qualora il comune richieda delle integrazioni alla documentazione consegnata (dopo di cui ripartono i 30 giorni).

    Il fatto che tu abbia ricevuto tutti i pareri alla data 13/04/2010 non è vincolante per la validità della DIA.

    Questo è il mio parere.

  42. aMR scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 22:17

    Per brevità, non ho scritto tutto con precisione.

    In allegato alla DIA c’era una dichiarazione nella quale si chiedeva al Comune di richiedere all’AdB il parere per un vincolo idrogeologico sull’area (tale modalità è stata “suggerita” dal Comune stesso con la speranza di avere un riscontro dall’AdB più rapido…).

    Il parere, è stato richiesto dal Comune all’AdB solo 2 mesi dopo (!) la presentazione della DIA ed il parere dell’AdB è stato rilasciato in data 13/03/2010, quindi i 30 giorni sono partiti dall’acquisizione del parere stesso.

    Allo stato delle cose sono con le mani legate…

  43. Francesco scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 22:43

    Io mi sono trovato in una situazione analoga (parlo di rilascio di parere paesaggistico da parte della Regione).
    Il responsabile ufficio tecnico del comune mi ha detto:
    “generalmente si acquisisce prima il parere e poi si protocolla la DIA ma nel tuo caso in cui hai protocollato contemporaneamente DIA e la richiesta di parere, i termini decorrono da quando è valido il parere” (meglio dire per silenzio-assenzo dopo 60 giorni).

    Se vale lo stesso, la tua DIA è divenuta efficace il giorno in cui hai ricevuto il parere favorevole da parte dell’AdB in quanto i 30 giorni della DIA erano già trascorsi.

  44. aMR scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 23:01

    Il problema è trovare un riferimento normativo che confermi quanto hai detto…

    In realtà il DPR 380 parla di decorrenza dei 30 giorni a partire dal rilascio del relativo parere favorevole…

  45. Francesco scrive:
    Scritto il 23-4-2010 alle ore 23:30

    In effetti il DPR 380 dice:
    “parametri per la relativa determinazione.
    6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
    storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
    dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela
    rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”

    Mi sa che hai ragione tu..i 30 giorni decorrono da quando si ottiene parere favorevole (il che è un bel problema anche per me).

  46. franco greco scrive:
    Scritto il 24-4-2010 alle ore 10:04

    Volevo sottoporvi un’altra questione: entro breve si raggiungerà la quota dei 1300 Mega finanziabili col Conto Energia. E’ chiaro che chi non ha ancora cantierizzato (e chissà quando potrà farlo) non riuscirà a terminare i lavori prima del raggiungimento di tale soglia. Alla luce della nuova normativa che prevede che gli impianti conclusi entro il 2010, ancorchè non ancora allacciati al punto di connessione, godono della tariffa 2010; alla luce anche della proroga di 14 mesi (21 per le P.A.) che succederà agli impianti di cui sopra? Avranno da subito gli incentivi 2010 o dovranno aspettare il 2011 e ricevere comunque la tariffa 2010 o riceveranno nel 2011 la tariffa 2010?
    C’è qualcuno in grado di rispondere con cognizione di causa alla domanda?
    Grazie

  47. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 24-4-2010 alle ore 11:39

    Franco, se esce il nuovo Conto Energia il discorso dei 14 mesi non è più valido e tutto dovrebbe chiudersi al 31/12/2010

  48. Laura scrive:
    Scritto il 24-4-2010 alle ore 12:23

    per Franco Greco:
    in relazione all’emendamento introdotto alla legge comunitaria 2009 nella seduta del 21 aprile: si fa riferimento specifico “…all’art. 2, lettera e) del decreto legislativo 29/12/2003 n. 387 alimentate dalle fonti di cui alla lettera a)”.
    Ora, la lettera e) si riferisce specificamente agli “impianti di microgenerazione”, ergo, non “agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs 387/2003″ come previsto in maniera molto meno specifica (e quindi includendo tutti gli impianti)dall’abrogato art. 3 della legge 31/2008.
    è così oppure mi sbaglio?

  49. franco greco scrive:
    Scritto il 24-4-2010 alle ore 14:59

    Per Antonio: su1 14 mesi posso essere d’accordo, ma non mi chiarisce che cosa succede una volta raggiunta la soglia dei 1300 MW che dovrebbe avvenire a Luglio: il GSE sospenderà l’erogazione dei contributi in attesa del Nuovo Conto Energia o continuerà ad erogarli fino al 31/12/2010? E con quali soldi visto che il plafond è esaurito?
    Per Laura: non mi è ben chiaro il tuo quesito: l’art. 2 comma e) della 387/03 parla di impianti di microgenerazione(cioè impianti con capacità di generazione inferiore a 1 MW) alimentati da fonti di cui alla lettera a)(cioè fonti rinnovabili: eolica, solare, geotermica, biomasse ecc.)

  50. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 11:15

    La conferma sull’emendamento approvato alla camera la trovate seguendo il link sotto:
    http://www.edilportale.com/news/2010/04/normativa/rinnovabili-sufficiente-la-dia-per-gli-impianti-fino-a-1-mw_18622_15.html

  51. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 12:16

    Per Franco: non vedo dai documenti in mio possesso la soglia dei 1300 MW che mi indichi…il conto Energia 2010 pubblicato a marzo parla chiaro: oltre i 1200 Mw ci sono altri 14 mesi. Se oi hai altri riferimenti ti chiedo di indicarmeli
    Ciao

  52. Laura scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 14:55

    per Franco Greco.
    i miei dubbi derivano dal significato attribuibile al termine “microgenerazione”: è riferito alla potenza oppure al tipo di energia prodotta? microgenerazione = calore + energia?
    mi ripeto: la legge 31/2008 faceva riferimento letteralmente a : “impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003 con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla Tabella A…, e fino a 1MWe”, non altrettanto generico è il riferimento di cui all’emendamento introdotto.
    Sbaglio io ad interpretare in maniera così restrittiva sulla base di una errata traduzione del termine “microgenerazione”?
    La ringrazio per il chiarimento.

  53. Duccio scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 19:48

    Fantastico il vostro lavoro.

  54. maurizio scrive:
    Scritto il 27-4-2010 alle ore 15:35

    Durante la seduta del 21 aprile 2010 sono stati discussi due degli articoli del disegno di legge per la “legge comunitaria annuale” .
    Per uno degli articoli discussi durante quella seduta, è stata proposta una modifica che prevede “l’assoggettamento alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all’articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).”.
    Si tratta di una proposta di modifica di un articolo di un disegno di legge. Tale disegno di legge, probabilmente e se tutto va bene, vedrà la luce fra un mese (anche due), non prima. Infatti, dopo la discussione articolo per articolo, il testo definitivo e per intero dovrà essere approvato (nello stesso testo) dalle due Camere.
    In ogni caso, anche se fosse approvata la proposta di modifica , dobbiamo tener presente che si tratta di una nuova legge ordinaria (e non di una legge di sanatoria) e che, per i principi generali, tale nuova legge vale solo per il futuro e non anche per il passato.
    siete d’accordo?

  55. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 27-4-2010 alle ore 20:59

    Maurizio non e’ una proposta bensi’ e’ un emendamento che e’ gia’ stato approvato a larga maggioranza (quasi tutti i votanti hanno votato favorevole) dalla Camera. Ora dovra’ essere approvato dal Senato. Se il Senato approva senza ulteriori richieste di modifiche, allora diventa Legge dello Stato.
    E’ vero che non e’ una sanatoria ed e’ vero che vale per il futuro ma credo che ognuno di noi ci metterebbe 1,5 secondi a ripresentare le DIA ora “sospese” in base a questa legge e aspettare pazientemente i 30 gg per portarsi a casa un titolo valido. Si parla, credo, erronamente di “Sanatoria” perche’ comunque, in giudizio e’ senz’altro piu’ facile da sostenere una qualsiasi causa in merito. E poi, appunto, ripresentando tutto in Comune si avrebbe un titolo efficace in 30 gg. O sbaglio ?

  56. maurizio giacalone scrive:
    Scritto il 27-4-2010 alle ore 23:35

    Stefano si può ripresentare in Comune il tutto anche nel caso di siti già autorizzati con DIA secondo la procedura ante sentenza Corte Costituzionale, per i quali sono già iniziati i lavori di costruzione del parco fotovoltaico?

  57. Francesco scrive:
    Scritto il 28-4-2010 alle ore 08:42

    Maurizio, ma se hai già iniziato i lavori, perchè devi ripresentare il tutto??

    Come hanno già detto diversi utenti, le DIA per le quali sono trascorsi i 30 giorni, sono efficaci quindi cantierabili.

  58. Laura scrive:
    Scritto il 28-4-2010 alle ore 13:58

    Maurizio,
    sono d’accordo con Francesco. se hai già iniziato i lavori, a maggior ragione i tuoi rientrano in quei “diritti quesiti” fatti salvi anche dalla sentenza della Corte Costituz.

  59. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 28-4-2010 alle ore 16:49

    Qui trovate l’articolato commento di ALTALEX.IT:

    http://lucazacchi63.wordpress.com/2010/04/28/da-altalex-it-regione-puglia-e-fotovoltaico/

  60. andrea geometra scrive:
    Scritto il 29-4-2010 alle ore 10:50

    Per Massimo avvocato………si hanno notizie del TAR di Lecce che aveva rinviato la causa al prossimo 28 aprile 2010……………saluti

  61. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 08:34

    Ci sono e sono pessime. Anche se c’e’ l’aggravante di due impianti limitrofi il TAR e’ andato dritto dritto sulla sentenza della corte costituzionale.
    A questo link trovate tutta la scheda completa:

    http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/DettaglioRicorso.asp?val=201000375

  62. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 10:01

    Stefano il link sembra non funzionare…puoi indicarci gli estremi del ricorso?
    Grazie

  63. franco greco scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 11:32

    REPUBBLICA ITALIANA

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

    Lecce – Sezione Prima

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    Sul ricorso numero di registro generale 375 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Antonio Negro, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio De Giorgi, con domicilio eletto presso Sergio De Giorgi in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

    contro

    Comune di Alessano, rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Amoroso, con domicilio eletto presso Fernando Cesare Amoroso in Lecce, via Piemonte, 8;

    nei confronti di

    Giovanni Luigi Sangiovanni, Susanna Mariani, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Nicolardi, con domicilio eletto presso Pietro Nicolardi in Lecce, piazza Mazzini 72; Giovanna Sanfelice; Acea Reti e Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Romana Sardarelli, Massimo Vernola, con domicilio eletto presso Piergiorgio Provenzano in Lecce, p.zza L. Ariosto 30; Societa’ Salento Energy Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio De Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano 45;

    e con l’intervento di

    ad adiuvandum:
    Francesco Torsello, Teresa Baglivo, Patrizia Pedone, Antonio Biasco, Francesco Bisanti, Salvatore Torsello, Bonaventura Massaro, Francesco Chiarello, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio De Giorgi, con domicilio eletto presso Sergio De Giorgi in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

    per l’annullamento

    previa sospensione dell’efficacia,

    della DIA n. 67/09 e della DIA n. 68/09 rispettivamente conseguite da Mariani Susanna e Sangiovanni Giovanni Luigi a seguito di istanza depositata presso il Comune di Alessano in data 23.04.2009 e volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza massima di 997,92 KW e per ciascuno degli impianti; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Responsabile dell’UTC di Alessano per le rispettive pratiche DIA, prot. n. 5253 del 20.5.2009 e prot. n. 5263 del 20.5.2009..

    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alessano;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giovanni Luigi Sangiovanni;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Susanna Mariani;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acea Reti e Servizi Energetici Spa;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Societa’ Salento Energy Srl;

    Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti De Giorgi, De Francesco anche in sostituzione di Amoroso, Nicolardi e Vernola;

    Premesso che vengono impugnati i titoli edilizi (DIA) con i quali è stata consentita la realizzazione di due impianti fotovoltaici, in posizione limitrofa l’uno rispetto all’altro, ciascuno di potenza di poco inferiore ad 1 MW;

    Considerato che sulla intera vicenda amministrativa, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, sembrano poter incidere gli effetti derivanti dalla sentenza 26 marzo 2010, n. 119, della Corte costituzionale;

    Ritenuto pertanto di dover confermare il decreto presidenziale n. 203 del 30 marzo 2010;

    P.Q.M.

    A) Conferma il decreto presidenziale n. 203 del 30 marzo 2010;

    B) Accoglie l’istanza di tutela cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia delle DIA n. 67 del 2009 e n. 68 del 2009.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28/04/2010 con l’intervento dei Magistrati:

    Luigi Viola, Presidente FF

    Carlo Dibello, Primo Referendario

    Massimo Santini, Referendario, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 28/04/2010

    IL SEGRETARIO

  64. franco greco scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 11:37

    Non sono riuscito a trovare il citato Decreto Presidenziale n. 204 del 30/03/10: qualcuno ha notizie in merito? Avrà a che fare sicuramente con la sentenza della C.C.

  65. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 11:43

    France sicuro…a meno che non c’è un errore di battitura…cmq la sentenza è chiara ed è alquanto allarmante se si considera che i lavori erano già avviati, a quanto è stato detto in precedenza. L’unica cosa che non capisco è il motivo del ricorso al TAR che sembra sia stato fatto da qualcun che non sia il comune, o sbaglio?

  66. Francesco scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 11:51

    A quanto leggo, capisco che gli impianti sono confinanti l’uno rispetto all’altro e la società titolare degli stessi è la medesima: questo non si poteva fare anche quando la LR 31/08 era leggittima.

    Questo caso, a mio parere, non ha nulla a che vedere con la sentenza della quale stiamo parlando.

  67. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 11:57

    Francesco infatti, ma bisognerebbe avere l’atto di ricorso al TAR per capire bene le cose come stanno, anche perchè cmq compaiono due società diverse e chi fa ricorso sembra sia un estraneo.

  68. Francesco scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 12:06

    ma, io direi che la società in questione sia “Salento Energy Srl” composta da 2 soci (Marianni Susanna e Sangiovanni Giovanni Luigi) i quali hanno presentato 2 istanze DIA lo stesso giorno aventi protocolli 67/09 e 68/09.

    Come ho già detto, una cosa del genere non si poteva fare anche prima del parere espresso dalla C.C. nella sentenza 119.

  69. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 12:34

    Si ma c’è anche l’Acea che suppongo sia l’investitore…o no? E cmq le DIA sono state presentate con la ex 31/08 che non pone vincoli relativamente al discorso della attiguità dei terreni, a meno che non siano dello stesso proprietario o rivenienti da una lottizzazione avvenuta nei precedenti due anni….bisognerebbe leggere le motivazioni del ricorso.

  70. franco greco scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 15:23

    Vanno bene le precedenti osservazioni, ma non cambiano la sostanza dell’ordinanza: è stata emessa in considerazione della sentenza della C.C.(e quindi perchè di potenza superiore a 20 kw) e non per motivi di contiguità dei terreni o altri motivi contemplati dalla stessa L.31/08; qui il TAR non ha tenuto in nessun conto il fatto che le DIA erano ben consolidate essendo trascorsi i 30+60 gg.
    E dire che lo stesso relatore Viola il 24/03/2010, allora Presidente, aveva dato ragione alla Salento Energy srl per un fatto però riguardante autorizzazione paesaggistica: questo è il link
    http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Puglia_LE_2010_n.1034.htm

  71. Marcello Bellone scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 16:01

    A mio avviso ha ragione Francesco, diversamente non avrebbe senso quest’altra sentenza.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
    Lecce – Sezione Prima
    ha pronunciato la presente SENTENZA
    Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    Giovanni De Paola
    contro
    Comune di Castrignano del Capo
    nei confronti di Società Salento Energy Srl
    per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
    dell’atto di consenso implicito all’esecuzione dei lavori a seguito di D.I.A. presentato al Comune di Castrignano del Capo dalla S.r.l. Salento Energy in data 23 giugno 2009 n. prot. 7567, per la realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione
    fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con speciale riferimento al
    verbale 7 agosto 2008 della “Commissione Tecnica di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza”;
    e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, dal Comune di Castrignano del Capo alla s.r.l. Salento
    Energy in data 16 luglio 2009 prot. n. 7159; del parere favorevole rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce – Brindisi e Taranto in data 15 settembre 2009 prot. n. 15320, per la realizzazione di un campo fotovoltaico
    con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU.
    Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di Società Salento Energy Srl;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il ricorrente è proprietario del terreno e dell’unità immobiliare sita in Castrignano del Capo, via Corsica n. 115, distinti in catasto al foglio n. 27, p.lla 163.
    In data 23 giugno 2008, la Salento Energy s.r.l. presentava al Comune di Castrignano del Capo, una D.I.A. (acquisita al protocollo dell’ente al n. 7567) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di
    kWp 998,2 sul terreno distinto in catasto al foglio n. 27, p.lle 15 e 1143, posto nelle vicinanze dell’immobile di proprietà del ricorrente, anche se dall’altra parte della strada provinciale n. 192; il ricorrente veniva a conoscenza della D.I.A. solo nel successivo momento dell’inizio dei lavori e
    pertanto acquisiva, attraverso la legge sul diritto di accesso, i documenti posti a base del titolo autorizzatorio e gli atti al proposito adottati dall’Amministrazione comunale.
    Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione di legge, violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici,
    violazione della normativa urbanistica regionale mancato rispetto dell’autorizzazione paesaggistica, eccesso di potere per carenza di istruttoria; 2) violazione art. 32 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto, carenza di istruttoria, difetto di
    motivazione; con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento e la declaratoria dell’’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di
    Castrignano del Capo sulla D.I.A. presentata dalla controinteressata e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione dell’atto impugnato.
    Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, controdeducendo sul merito del ricorso; la controinteressata formulava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
    Alla camera di consiglio del 1° luglio 2009, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 549/2009, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente e sospendeva gli effetti della D.I.A. presentata dalla controinteressata, sulla
    base della seguente motivazione: <<ritenuto prima facie la sussistenza della legittimazione ad agire da parte del ricorrente; Considerato che, da quanto prodotto in giudizio (perizia giurata di parte ricorrente), risulterebbe che
    l’area de qua sia sottoposta a vincolo paesaggistico e che, in ordine a tale aspetto, non sarebbe stata preventivamente acquisita la relativa autorizzazione.
    Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, il ricorrente impugnava altresì l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio 2009 n. 7159 del Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del Territorio del
    Comune di Castrignano del capo e la successiva nota 15 settembre 2009 prot. n. 0015320 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto; a base dei motivi aggiunti
    poneva censure di: 1) violazione art. 7 l. 241 del 1990 nonché dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, mancata comunicazione di avvio del procedimento; 2) violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 2.01,
    5.01 comma 7 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3) violazione dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, eccesso di potere per falsa presupposizione di fatti e violazione del giusto procedimento.
    Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009, la Sezione rigettava, con l’ordinanza n. 921/2009, l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, così motivando: <>.
    All’udienza del 24 marzo 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
    DIRITTO
    Il primo motivo del ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; dopo la proposizione del ricorso è, infatti, intervenuta l’autorizzazione paesaggistica 16 luglio 2009 n. 7159 del
    Responsabile del Settore IV Urbanistica ed assetto del Territorio del Comune di Castrignano del capo (impugnata dal ricorrente con i successivi Comune di Castrignano del capo (impugnata dal ricorrente con i successivi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009) ed è quindi ormai da ritenersi superata la prima censura, relativa proprio al mancato intervento dell’atto autorizzatorio paesaggistico.
    Il secondo motivo di ricorso è poi infondato e deve pertanto essere rigettato; la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente non reca, infatti, alcun elemento concreto idoneo a contestare il giudizio di <> posto a base della decisione di escludere dalla V.I.A. il progetto in questione; in particolare, non è assolutamente dimostrata la presenza di impianti di trasformazione o di altri impianti
    fotovoltaici nelle immediate vicinanze del nuovo intervento in modo da dare vita ad un quadro fattuale sostanzialmente diverso da quello posto a base della motivazione dell’atto impugnato. I motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009 devono essere, in parte, dichiarati inammissibili ed in parte, rigettati, in quanto infondati nel merito.
    Per quello che riguarda la partecipazione procedimentale, è sufficiente rilevare come la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (e la giurisprudenza citata da parte ricorrente come T.A.R. Lecce, sez. I, 4 giugno
    2009, n. 1369) operi un chiaro riferimento ai soli <>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non possa quindi essere estesa
    a ricomprendere, come sostenuto da parte ricorrente, anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione
    del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di
    un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera.
    Il secondo motivo di ricorso relativo all’incompetenza della Soprintendenza a valutare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un’area vincolata a valutare la legittimità di un’autorizzazione relativa ad un’area vincolata
    esclusivamente dal P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia (in questo caso, la competenza sarebbe, infatti, della Regione, ai sensi della previsione dell’art. 5.01 delle N.T.A. al P.U.T.T./P) non è poi stato notificato all’Amministrazione statale nelle forme di rito e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguenziale definitività della nota 15 settembre 2009 prot. n. 0015320 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto (che
    ha riscontrato la sostanziale mancanza di ragioni idonee a determinare l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Castrignano del Capo).
    Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente non ha dato dimostrazione del fatto che si tratti di lavori ormai del tutto realizzati e, quindi, di un’autorizzazione paesaggistica da rilasciare in sanatoria; il semplice fatto che la dichiarazione di inizio lavori sia stata acquisita al
    protocollo comunale in data 18 novembre 2008 non è, infatti, idoneo a dimostrare il diverso presupposto fattuale costituito dall’effettiva realizzazione dei lavori, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla proposizione del ricorso in questione e dall’intervento della tutela cautelare,
    in un primo momento, concessa dalla Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord.1° luglio 2009, n. 549).
    La sostanziale reiezione dell’impugnazione proposta da parte ricorrente, sia per quello che riguarda l’azione impugnatoria che per quello che riguarda l’azione risarcitoria, permette poi di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse
    proposta dalla società controinteressata; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
    P.Q.M.
    Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando:
    -dichiara in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte rigetta, in quanto infondato nel merito, il ricorso, come da motivazione;
    - dichiara, in parte, inammissibili ed in parte, rigetta, in quanto infondati nel merito, i motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, come da motivazione.
    Compensa le spese di giudizio tra le parti.
    Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con
    l’intervento dei Signori:
    Aldo Ravalli, Presidente
    Luigi Viola, Consigliere, Estensore
    Massimo Santini, Referendario
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 28/04/2010

  72. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 16:56

    Concordo purtroppo con Franco Greco. L’ordinanza e’ stata emessa sulla base della sentenza della Corte Costituzionale indipendentemente da tutto.
    E questo e’ gravissimo.
    Ma la Regione cosa fa ?

  73. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 16:59

    Questo era abbastanza evidente e la cosa ancor più grave è che i lavori erano anche iniziati, a quanto hanno riferito nel passato…siamo messi male purtroppo!

  74. aMR scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 17:00

    Ma non si era detto che la regione dovesse emanare una sorta di sanatoria per chi si trovava nella “terra di mezzo”???

  75. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 17:04

    Così hanno sempre detto alla regione e continuano a sostenere; dovrebbe essere imminente l’uscita (entro la prossima settimana), anche se poi ieri Vendola alla inaugurazione della Fiera di Foggia ha ufficialmente detto che per lui l’eolico e il fotovoltaico a terra in Puglia non saranno più degli obiettivi perseguibili.

  76. Laura scrive:
    Scritto il 30-4-2010 alle ore 17:32

    Ho letto anch’io quanto dichiarato da Vendola e riporto di seguito quanto riportato sul Sole24 SUD del 28/04/2010, articolo di Riccardo Erbani: “Il fotovoltaico non evita la Dia”.
    “… Dopo la bocciatura delle soglie per la Dia, i Comuni stanno cominciando a bloccare l’installazione degli impianti su cui non si era ancora formato il silenzio assenso, mentre per quelli già realizzati non ci sono conseguenze: lo stop, secondo fonti regionali, riguarderà “alcune centinaia” di piccoli progetti, per lo più relativi all’eolico. ..”
    Sottolineo il virgolettato all’interno dell’articolo: ergo, sicuramente a giorni giungerà un qualche provvedimento che schiarirà un po’ le idee a tutti.

  77. Antonio Tragno scrive:
    Scritto il 3-5-2010 alle ore 12:22

    complimenti per il blog.Ragazzi…gli interessi son troppi .. si parla di 30.000 posti di lavoro a rischio….Troveranno una soluzione transitoria e poi CHIUSO STOP FINITO TUTTO SU TERRENI AGRICOLI.

  78. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 3-5-2010 alle ore 12:59

    Proprio finito direi di no ! Perche’ sarebbe illegale dal momento che lo sancisce l’unione europea …

  79. aMR scrive:
    Scritto il 3-5-2010 alle ore 13:34

    Scusate, mi sorge in dubbio.

    Ma se invece ci si trova in zona Industriale (quindi non agricola)come ci si comporta? Si deve necessariamente andare in AU o si può presentare Permesso di Costruire come impresa produttiva (o qualocosa del genere)?
    Ovviamente parliamo della Puglia.

    Ve lo chiedo, perchè mi hanno detto che si può ovviare all’AU, presentando un Permesso di Costruire come una normale azienda che vuole costruire l’attività nell’area industriale…

  80. Domenico scrive:
    Scritto il 4-5-2010 alle ore 11:51

    Oggi pomeriggio la 14a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea) del Senato inizierà la discussione del disegno di legge che contiene l’elevazione ad 1 Mw della soglia al di sotto della quale è sufficiente la DIA. Speriamo bene.

  81. franco greco scrive:
    Scritto il 4-5-2010 alle ore 18:52

    14ª Politiche dell’Unione europea – Scheda di seduta
    Seduta n. 92
    Martedì 4 maggio 2010 (14.05 – 15.00)

    Presidenza
    Boldi

    Sede referente

    1781-B – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009
    Approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera

    Relatore
    Santini
    Trattazione
    Esame e rinvio

    Comunicato

    Il senatore Santini ha svolto la relazione illustrativa sul disegno di legge comunitaria 2009, giunto all’esame del Senato per la quarta lettura. Dopo alcuni interventi in discussione generale, l’esame è stato rinviato ad altra seduta. Sulle sole parti del disegno di legge modificate dalla Camera dei deputati, è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 17 di domani 5 maggio 2010. La Presidente ha inoltre informato che il Ministro ha dato la sua disponibilità a partecipare alle sedute del 12 e del 19 maggio prossimi.

  82. franco greco scrive:
    Scritto il 4-5-2010 alle ore 18:53

    Cominciamo bene!!!!!

  83. massimo avvocato scrive:
    Scritto il 5-5-2010 alle ore 11:54

    Con riferimento al noto giudizio al TAR, vi preciso che il ricorso era stato presentato da un confinante, e che i lavori erano già iniziati nel mese di novembre 2009, il chè significa che si doveva presumere la conoscenza da parte dei vicini della DIA (segnalata sul cartello di cantiere) a tale data. Ciò avrebbe dovuto comportare la declaratoria di tardività del ricorso proposto solo a marzo 2010, con conseguente inapplicabilità della decisione della Corte Costituzionale al caso di specie.

    Il TAr invece ha ritenuto, seppur non fornendo sul punto alcuna motivazione, tempestivo il ricorso, e quindi applicabile la decisione della Corte. Trattasi di un precedente pericoloso per tutti gli impianti in via di realizzazione con la semplice DIA, anche perchè si potrebbero ora scatenare tutti i confinanti con una valanga di ricorsi a solo scopo lucrativo.Il problema dei suoli limitrofi nel caso de quo non influisce, comunque, sulla questione principale, perchè se il ricorso fosse stato dichiarato tardivo, tale eccezione sarebbe stata non esaminabile come quella della incostituzionalità della norma regionale.
    In attesa di novità da parte del legislatore nazionale e regionale, Vi informo che la citata ordinanza del TAR Lecce sarà sicuramente impugnata innanzi al Consiglio di Stato nei prossimi giorni.
    Vi aggiornerò appena possibile, visto l’interesse che sta suscitando questa vicenda.

  84. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 5-5-2010 alle ore 14:34

    Circola voce che e’ uscita la circolare della Regione. Qualcuno l’ha gia’ letta ?

  85. Laura scrive:
    Scritto il 5-5-2010 alle ore 16:01

    Su “nuovo quotidiano di Puglia”: l’Assessore all’Agricoltura Stefàno a domanda specifica: “La recente sentenza della Corte Costituzionale ha sparigliato le carte in tavola, smentendo la legge regionale del 2008. Cosa cambia adesso?”.
    risponde – “Di fatto la pronuncia non modifica le intenzioni della Regione e non cambia la nostra linea. Noi con la legge del 2008 abbiamo colmato una lacuna nazionale. Agevoleremo le rinnovabili, ma rendendo il tutto compatibile con le nostre vocazioni e la nostra identità agricola”. (articolo di F.G.G.)
    questo articolo affianca la notizia sull’eolico off shore (primo impianto in Italia)a cui la Regione giusto ieri ha dato il via libera…
    i vostri commenti?

  86. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 5-5-2010 alle ore 16:28

    Io auspico veramente che il Senato approvi l’ultimo testo della Legge Comunitaria 2009 cosi’ mettiamo la parola fine su tutto e si ritorna a lavorare piu’ sereni. E’ vero che bisognerebbe rifare il percorso ma e’ anche vero che con una norma Nazionale diventa anche piu’ difficile il lavoro del TAR. Auspico anche che venga messo un piccolo ma significativo onere finanziario oppure la dimostrazione della capacita’ finanziaria onde evitare i fenomeni di speculazione cui abbiamo assistito in Puglia con saturazione indiscriminata della rete elettrica e assalto ai comuni.
    Non e’ pensabile raggiungere gli obiettivi 20-20-20 con le lentezze delle autorizzazioni uniche. Il modello da perseguire a mio avviso e’ quello della generazione distribuita il piu’ possibile sia sui tetti ma anche sui terreni ma con impianti di piccola taglia (1MW). Gli impianti di grandi estensioni non hanno alcun senso tecnico valido e creano impatti piu’ pesanti. tanti impianti da 1 MW distribuiti qui e la’ sarebbero talmente polverizzati da non accorgersene.

  87. Francesco scrive:
    Scritto il 5-5-2010 alle ore 21:55

    Perchè bisognerebbe rifare il percorso, non capisco cosa vuoi dire.

  88. al62 scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 05:59

    complimenti per il Blog.
    bisognerebbe spiegare a chi parla in TV, fa interviste sui giornali etc… che anche nell’ipotesi di realizzazione di altri 10.000 MW di impianti fotovoltaici (cifra chiaramente irraggiungibile e puramente teorica) su suolo agricolo, non sarebbe ricoperto neanche l’1% della superficie della Regione Puglia. con cifre più realistiche – altri 1000 MW – saremmo ad inezie in termini di superficie agricola “sottratta all’agricoltura”, ma come si fa a dire sciocchezze del genere…

  89. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 09:17

    Francesco mi spiego meglio. Se dovesse passare al senato l’emendamento e divenisse Legge dello Stato questa non si estende automaticamente alla DIA gia’ presentate (sia che siano perfezionate che no). Pertanto per rientrare nella legge dello stato bisognerebbe ripresentare la DIA con data successiva a quella della nuova legge. Tra le altre cose La legge comunitaria 2009 dovra’ poi essere recepita con dei decreti legislativi.

  90. Francesco Arecco scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 09:58

    @ Stefano Malerba (commento 84), ma anche per tutti: ecco la circolare.

  91. Laura scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 11:19

    Chiedo scusa, perchè la definiti “Circolare”? a me non pare una Circolare ma un parere legale di fonte Avvocatura Regionale: chiaramente serve a definire i confini entro i quali dovrebbe muoversi la Regione e successivamente gli enti locali, ma non è una Circolare! o sbaglio? se fosse una circolare dovrebbe avere un numero di protocollo e dei destinatari, invece si legge solo: “Prime note interpretative”. qualcuno mi sa dire che iter dovrebbe fare questo PARERE? e soprattutto, presumibilmente, quali i tempi per la Circolare vera e propria?

  92. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 11:30

    Grazie Avvocato Arecco per il bel servizio. In effetti l’osservazione di Laura pare corretta: sembra piu’ un parere legale interno della regione.

    Qualcuno qui del gruppo, come gia’ fatto in passato, puo’ recarsi in Regione e farsi fare un aggiornamento ?

  93. vincenzo scrive:
    Scritto il 6-5-2010 alle ore 14:57

    Buongiorno a tutti, qualcuno sa qualcosa circa la Basilicata?
    Grazie

  94. andrea geometra scrive:
    Scritto il 7-5-2010 alle ore 13:42

    Scusate ma sulla legge 1/2008 vi è un ricorso in corso?
    Mi date qualche info?

  95. Laura scrive:
    Scritto il 7-5-2010 alle ore 16:09

    Ciao a tutti,
    In primo luogo segnalo che l’11 maggio, il ruolo delle cause della Corte Costituzionale riporta udienza pubblica- ric.93/2009 atto di promovimento del Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Molise. Oggetto: art.3, c.1 legge Reg. Molise 27/08/2009 n. 22. (Energia- Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili- impianti con capacità di generazione non superiore a 1MW elettrico… – ..Lamentata fissazione di soglia di potenza diversa da quella prevista dalle norme statali) che mi pare questione analoga a quella che ci occupa riguardo la Regione Puglia.
    Per Andrea: immagino tu ti riferisca alla questione di legittimità costituzionale citata nel parere dell’Avvocatura della Regione Puglia riportante in oggetto: “Prime note interpretative” e nel quale si specifica che l’art. 27 della legge regionale 19/02/2008 n. 1 è sottoposto a sindacato di legittimità costituzionale.
    È infatti così: puoi trovare il testo completo dell’ordinanza del TAR BARI Sez. 1, depositata in segreteria il 24/09/2009 n° 200900155 anche collegandoti al motore di ricerca del Consiglio di Stato. In sintesi l’ordinanza sospende la decisione sul ricorso presentato contro il Comune di Biccari che aveva impedito l’inizio dei lavori per una DIA presentata per la realizzazione di un impianto di produzione energia eolica di potenza pari a 1MW. E’ particolarmente interessante in quanto il TAR chiarisce che “…l’avvenuta abrogazione dell’art. 27 della legge n. 1 (art.6 legge 31/08) non incide sulla rilevanza della questione: invero, la prima norma (art. 27) è applicabile alla fattispecie in esame per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 7 della legge regionale n.31 del 2008, sicché è proprio la previsione di cui all’art. 27 della legge n. 1 (pur se ormai abrogata) a fungere, ratione temporis, da parametro del sindacato di legittimità cui è chiamato il giudice rimettente”…. “Conclusivamente il Collegio.. solleva questione di costituzionalità dell’art. 27 della legge regionale 19/02/2008 n. 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui assoggetta alla Denuncia d’inizio attività la realizzazione di impianti eolici, composti da un unico aerogeneratore con capacità produttiva superiore a 60 kW (e fino ad 1 MW)”.
    ORA, la sentenza 119/2010 ha fatto salvo l’articolo 7 della legge 31/2008 il quale a sua volta è norma transitoria che fa salve le DIA presentate in base all’art.27 della legge regionale n.1. Questo è il motivo per il quale la nota interpretativa dell’Avvocatura regionale chiarisce che le considerazioni non riguardano le DIA perfezionate sotto la vigenza dell’art. 27, sottolineando che, laddove la Consulta dovesse confermare il proprio orientamento anche in questo caso, le CONSIDERAZIONI dell’Avvocatura medesima sarebbero estensibili agli atti adottati sotto l’imperio della norma previgente.
    Qualcuno ha aggiornamenti sulla Circolare?

  96. francesco arecco scrive:
    Scritto il 10-5-2010 alle ore 11:37

    @ Laura; giusta osservazione: non è una circolare, ma, di fatto, l’unico documento che circolava in merito. Stabilisce principi interessanti; anche risolutivi per molti progetti, ma attendiamo naturalmente una presa di posizione ufficiale.

  97. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 08:41

    Personalmente credo che la presa di posizione ufficiale non si discosterà più di tanto dalla circolare. Credo che non a caso è stata fatta girare. Voci vicine alla giunta mi confermano che saranno questi i contenuti nel documento ufficiale che a breve sarà diramato. Per tutte le DIA non consolidate si dovrà passare ad Autorizzazione Unica.

  98. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 12:23

    Aggiungo che dalla Regione Puglia mi hanno confermato che per le DIA non consolidate si va in Autorizzazione Unica, anche se non c’è ancora l’ufficialità. Inoltre mi hanno riferito che a quanto ne sanno il Senato ha approvato l’ultimo testo della Legge Comunitaria 2009. In merito a quest’ultimo evento, qualcuno ha notizie certe?

  99. aMR scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 12:33

    Vi posto una risposta che mi è stata inviata via mail da un dirigente della Regione Puglia:

    “Egr. architetto, è necessario premettere che il potere di revocare un’autorizzazione rilasciata tramite DIA ovvero di lasciarla in vigore compete al Comune interessato. La Regione ha predisposto una nota orientativa portata all’attenzione di ANCI e UPI per cercare di uniformare le scelte dei Comuni a fronte delle DIA perfezionatesi entro la data di pubblicazione della sentenza della Consulta, vale a dire entro il 31 marzo. Nella stessa nota, però, si afferma che le DIA non perfezionate a tale data non sono suscettibili di regolarizzazione in ambito comunale. Nel suo caso pertanto, ferma restando l’opportunità di sentire il Comune competente, l’unica strada sicura è quella dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/2003, che in Puglia è regolamentata dalla DGR 35/2007 (disponibile sulla sezione “Energia” del sito internet della Regione Puglia.”

    Questa non ci voleva…

    Novità dal fronte delle Linee Guida Nazionali?

  100. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 12:38

    @aMR: è la stessa cosa che mi hanno appena detto. Questo conferma che per le DIA non perfezionate non c’è nulla da fare che andare in A.U. Mi hanno solo aggiunto che per quanto ne sanno, la Legge Comunitaria del 2009 sembra sia passaa al Senato!

  101. Laura scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 14:06

    @aMR- Roma, 3 mag. (Apcom) – Sono in arrivo le linee guida per la realizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e il nuovo conto energia fotovoltaico. Ad assicurarlo il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, in occasione dell’Italian Pv Summit 2010 di Verona. Saglia ha affermato che questi due provvedimenti “ormai definitivamente predisposti, dovrebbero essere approvati per fine maggio o al più tardi entro la metà di giugno”. Il sottosegretario ha aggiunto che “il governo intende confermare il suo impegno per lo sviluppo del fotovoltaico” e per quanto riguarda il nuovo conto energia, Saglia ha spiegato che il nuovo decreto, operativo dal primo gennaio 2011, prevede una riduzione delle tariffe in linea con il calo del costo dei moduli che si è registrato nell’ultimo anno, cioè intorno al 20%. Tuttavia la decurtazione degli incentivi, rispetto alle tariffe 2010, sarà più ridotta per gli impianti residenziali di piccola taglia. “Nel complesso – ha detto Saglia – il nostro sistema incentivante resterà tra i più generosi al mondo”.

  102. aMR scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 14:14

    speriamo escano il prima possibile, ho tutte le autorizzazione acquisite..

    scusa ma qualcuno ha una risposta a questo quesito?

    L’art. 5 comma 7 del DM 19 febbraio 2007 dice:

    ” [...] Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. ”

    Il mio impianto fotovoltaico è situato in zona industriale e ho acquisito preventivamente l’unico parere necessario dell’Autorità di Bacino.

    A quanto pare, seguendo l”art. 5 comma 7 del DM 19 febbraio 2007 sopra citato, posso chiedere autorizzazione (permesso di costruire) al comune e non necessariamente seguire l’iter dell’Autorizzazione Unica?

    E’ un’interpretazione sbagliata della norma? Perchè?

    Grazie!

  103. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 17:31

    No al Senato non hanno ancora approvato nulla. E’ in discussione in questi giorni la Legge Comunitaria 2009.

    Ma secondo voi la Regione non rileva il rischio di essere subissata di richieste di AU per impianti da 1 MW che intasano i loro uffici ? O pensano di delegare le province ?

  104. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 17:33

    Stefano non lo so…alla fine a loro poco importa…chi ne paga le conseguenze siamo noi. Cmq giovedì sarò da loro…vi saprò dire meglio.

  105. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 18:55

    Bhe, oddio in realta’ l’azienda che subisce un danno reale puo’ rifarsi sulla richiesta di risarcimento del danno al Comune e alla Regione. Qualche interesse dovrebbero averlo !

    Quanto meno “garantire” un percorso privilegiato e veloce di A.U. in caso di ricorso da parte di terzi.

  106. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 11-5-2010 alle ore 19:09

    Stefano non so più cosa pensare…pensa che a me la DIA (protocollata a settembre 09) non è maturata perchè il comune mi ha fatto prima dele richieste (ottobre) e successivamente, a gennaio, mi ha richiesto (con diverse comunicazioni fatte da ufficio urbanistica e ufficio igiene) l’atto di asservimento registrato e trascritto, il nulla-osta dello stesso ufficio igiene che mi ha fatto pagare degli oneri di costruzione (1.500 euro), la fidejussione per lo smaltimento dell’impianto, etc.. etc…
    Ho protocollato il tutto il 02/04/10 perchè per la trascrizione dell’atto è andato via del tempo, ed ora mi comunica che non è più competenza loro. Mi ritrovo con un asservimento registrato e trascritto che dovrei sciogliere…a spese mie ovviamente…è normale ciò?

  107. Marcello scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 08:24

    Al senato è passata la legge comunitaria.

    “Terminata la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, la Commissione conferisce, quindi, al relatore, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di svolgere la relazione orale.”

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=479074

  108. Marcello scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 08:27

    P.S.: per essere precisi alla Commissione del Senato.

  109. Stefano Lunardi scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 11:36

    Buongiorno a tutti, scusatemi sapete dirmi dove posso trovare la circolare interna dell’ufficio legale della Regione Puglia al quale fa riferimento il commento n. 90 dell’Avv. Arecco?
    Grazie a tutti.

  110. Domenico scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 13:51

    E’ LEGGE! Il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge che contiene, all’art. 17, l’innalzamento ad 1 Mw dell’assoggettamento a Dia per gli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

  111. andrea geometra scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 14:39

    si puo’ avere il link?

  112. Stefano Lunardi scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 14:45

    http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35290.htm
    e
    http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00473950.pdf
    vedendo l’art. 17, comma 1, lett. d a pag. 25.

  113. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 14:52

    http://www.senato.it/lavori/21415/152713/277162/284096/sintesiseduta.htm

  114. Antonella scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 14:54

    Ciao a tutti,
    ecco il link
    http://www.senato.it/lavori/21415/150723/ultimasintesiseduta.htm

    E adesso cosa succede?Appena diventa legge possiamo/dobbiamo ripresentare tutte le ex DIA?
    Approfitto per fare i complimenti a tutti i partecipanti di questo Blog!!!

  115. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 15:16

    La seduta riprende alle ore 16.30 e sembra vada avanti ad oltranza stasera o comunque anche domani mattina fino alla conclusione dei lavori.

    Se anche la seconda parte va via liscia passeranno alla votazione finale e diventera’ legge.

    A questo punto oserei chiedere all’Avv. Arecco una sua opinione su quello che possiamo fare una volta che sara’ approvata la Legge Comunitaria 2009.

  116. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 15:19

    … e la Regione Puglia potrebbe a questo punto emanare una Legge Regionale che preveda tale limite e si riparte … sarebbe la cosa migliore !!! Sempre che Vendola, che ora ha cambiato decisamente rotta una volta che e’ stato eletto, voglia proseguire con questa strada di semplificazione …

  117. Antonella scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 15:21

    Scusate la mia ignoranza, ma non è stata già approvata definitivamente? Stefano, scrivi che se la seconda parte va via liscia passeranno alla votazione finale e diventerà legge. Cosa significa?

  118. franco greco scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 15:34

    Certamente, la legge è stata votata e approvata, nel pomeriggio si discuterà d’altro: ora deve essere promulgata entro 30 gg. dal P.d.R. ed entro altri 30gg. pubblicata; entrerà in vigore dopo 15 gg. dalla sua pubblicazione (vacatio legis).

  119. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 16:48

    Scusate, ma il testo approvato dal senato è diverso da quello approvato dalla camera. In particolare quello approvato dal senato non riporta i chiarimenti del testo approvato dalla camera. Vuol dire qualcosa o sono io che non capisco?

  120. ing. Umberto Piacquadio scrive:
    Scritto il 12-5-2010 alle ore 17:37

    Dalla lettura dell’art.17 del DDL si evince che la semplificazione introdotta per impianti fino ad 1 mw è un principio e criterio direttivo, e quindi bisogna attendere comunque il decreto legislativo di attuazione per l’operatività concreta.

  121. donato scrive:
    Scritto il 13-5-2010 alle ore 09:47

    sono d’accordo con l’ing.Piacquadio..la norma appena approvata dal senato è conforme a quella già esistente (art.1, commi 85 e 86, legge n.239/2004 – norme autorizzative semplificate)..per la sua concreta applicazione è necessario il decreto delegato poichè con la approvazione della legge comunitaria si è solo trasposto nel ns. ordinamento la direttiva 2009/28/CE.

  122. roberto scrive:
    Scritto il 14-5-2010 alle ore 11:15

    sapete dirmi qualcosa in merito alla possibilità in Basilicata di presentare un progetto di taglia 9Mw? grazie saluti a tutti

  123. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 17-5-2010 alle ore 08:16

    @Roberto: Credo si va in A.U., anche se in Basilicata è dura, a quanto mi riferiscono.

  124. Roberto scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 08:22

    Buongiorno a tutti. Noto con dispiacere che questo blog si è un pò bloccato! Ritengo che rappresenti un’importante vetrina sul mondo del fotovoltaico. Continuate a scrivere, non vi fermate.

  125. Vincenzo scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 08:40

    Intervista all’assessore Barbanente su “IL Gallo” quindicinale della prov. di Lecce
    La Barbanente chiede incentivi… differenziati

    Il futuro dell’energia pulita pugliese tra la famosa Legge regionale 31 e la sentenza della Corte Costituzionale. Una matassa difficile da dipanare, per certi versi incomprensibile perché viene tradito il buon senso che dovrebbe dettare… Legge in ogni questione che riguarda il bene di tutti. Sulla ingarbugliata situazione attuale abbiamo provato a fare chiarezza chiedendo delucidazioni all’assessore regionale (con deleghe a Qualità del territorio, Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative) Angela Barbanente: “La Regione Puglia ha subìto una censura della Corte Costituzionale su due aspetti principali della Legge 31 approvata. Avevamo previsto che fossero escluse dalla possibilità di installazione di impianti di energia rinnovabile aree tutelate o protette sia dal punto di vista paesaggistico che ecologico ambientale, consentendo solo la realizzazione di impianti per autoproduzione ed autoconsumo. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto che in assenza delle famose linee guida statali previste, noi non potessimo limitare l’installazione. Parallelamente la Corte ha cassato anche la possibilità di autorizzare impianti fotovoltaici al di sotto di 1 mega solo con la presentazione della DIA, sostenendo che il procedimento da seguire sia quello della autorizzazione unica mentre, da norma statale, la DIA va bene solo per impianti al di sotto del 20 kw. Quindi oggi ci troviamo di fronte alla necessità di chiarire che cosa accadrà per le DIA comunali in corso. A tal fine si sta mettendo a punto una circolare di concerto tra gli Uffici Energia, Ambiente e Assetto del territorio”. In quale direzione va questa circolare? “In quella di chiarire quando un iter si può ritenere concluso e quindi dare il via libera. Per quanto attiene al paesaggio, oggi dovremo comunque pronunciarci nell’ambito dell’autorizzazione unica”. Ci sono due aspetti che stridono con il buon senso: la bocciatura della Legge 31 che aveva avuto largo consenso e, soprattutto, la perdurante assenza nel 2010 delle linee guida nazionali su un tema così importante per il nostro futuro. “Lo voglio sottolineare con forza”, si infervora l’Assessore regionale, “non è possibile che lo Stato preveda delle procedure che rinviino alle linee guida senza darsi un termine perentorio. Questo riguarda varie materie, compresa quella energetica. In questo modo si blocca la possibilità, da parte delle Regioni, di regolare correttamente la materia, tenendo conto dei propri problemi organizzativi. Con una massa enorme di istanze per impianti energetici rinnovabili, per gli Uffici intasati la via d’uscita era quella dell’esclusione delle aree tutelate. Decisione che avevamo condiviso col partenariato ed erano d’accordo gli stessi imprenditori del settore nell’escludere un ambito a forte rischio di autorizzazione negata e quindi consentire agli Uffici di concentrare l’attenzione sulle altre pratiche. Mi sembrava un decisione di buon senso”. In questa situazione avrebbe valore un regolamento stilato dal singolo Comune? “Vista la sentenza della Corte Costituzionale, andrebbero incontro ad un serio rischio di ricorso”. Quindi in materia di energia pulita siamo ben lontani dall’avere le idee chiare. “Pare che il Governo stia finalmente provvedendo ad approvare le linee guida. Ci auguriamo sia vero, così potremo avere un po’ di chiarezza in merito”. Nella produzione di energia pulita qual è e quale può essere il ruolo della Puglia? “Importante! Perché è la regione leader nel campo dell’eolico e lo sta diventando anche in quello del fotovoltaico. Dobbiamo rapidamente passare, e non solo la Puglia ma tutto il Paese, da una incentivazione molto cospicua (“quella che ha dato luogo al boom di impianti”) per le rinnovabili elettriche ad una incentivazione altrettanto efficace per le rinnovabili termiche, che possono giocare un ruolo molto importante per tutto il settore dell’edilizia civile. Parallelamente bisognerebbe passare rapidamente ad una nuova fase, ossia dalle incentivazioni indifferenziate verso un’incentivazione graduata in base al beneficio collettivo dell’installazione degli impianti. Dal mio punto di vista, ad esempio, l’incentivazione dovrebbe essere massima in caso di sostituzione in una zona industriale di tettoie in amianto con tetti fotovoltaici, un po’ meno in caso di impianti che si integrino con l’edilizia esistente e ancora più bassa per gli impianti che si realizzano su ruolo agricolo. Sarebbe una decisione di buon senso, peraltro già adottata in altri Paesi europei”. La Puglia potrà un giorno diventare indipendente dal punto di vista energetico? “Potrà diventarlo, l’obiettivo resta quello. Grazie anche agli enormi sforzi che abbiamo fatto in termini di semplificazione, siamo leader a livello nazionale sia nella legislazione che nella regolamentazione per quanto attiene l’edilizia sostenibile

  126. Laura scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 10:45

    Buongiorno. Il blog penso si sia un po’ bloccato perchè in effetti siamo tutti in posizione di attesa. Attesa per la famigerata Circolare, attesa per le famigerate Linee guida… il tempo passa e intanto i Comuni stanno iniziando a complicare le cose, magari a causa di qualche funzionario troppo zelante. Esprimo un’opinione partendo da alcuni dati: ci sono polemiche sull’eolico off shore alimentate da ambientalisti che, a parer mio, hanno solo scopi politici e niente altro; dalla Regione un sacco di interviste dove si esaltano i benefici dei tetti fotovoltaici (con i probabili-relativi- impegni di spesa già stabiliti),e anche questo, a parer mio, è indice di poco interesse per la risoluzione dei problemi legati alla sentenza n. 119, soprattutto se continuamente si fa riferimento al governo nazionale e alle Linee guida… pessimista?
    Credo che siamo entrati nella classica situazione del cane che si morde la coda. Il primo Consiglio Regionale è fissato per il 27 maggio.. ed è trascorso un altro mese…
    C’è ancora la questione dell’attesa Sentenza sull’art. 27 della legge n.1, che sarebbe già chiarificatrice molto più della famigerata e anelata Circolare, e che è – DICIAMOLO CHIARAMENTE- un’ulteriore spada di Damocle che pende sulle DIA e sulla loro definizione di “consolidate”, così come sui diritti effettivamente quesiti.. gli istituti di credito, mi risulta stiano tirandosi indietro…
    chissà perchè ho davanti agli occhi l’immagine di Ponzio Pilato?!
    Pessimista? di più!!
    Per favore, SMENTITEMI.

  127. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 11:26

    Laura non sei pessimista ma solo attenta analizzatrice della realtà; la regione ha pubblicato quella prima circolare a firma di Colaianni in cui ha praticamente fatto intuire quelli che saranno i contenuti di quella ufficiale. Tra l’altro me lo hanno confermato anche alcuni tecnici dell’ufficio Energia: l’orientamento è quello di fare salve solo le DIA autorizzate. Vendola sembra non voglia esporsi per ora relativamente alla sentenza e a quanto ad essa connesso. Pensa che gli stessi tecnici sono in attesa della pubblicazione della Comunitaria 2009 che dovrebbe snellire un pò del loro lavoro. Ti ho detto tutto….personalmente sto iniziando con alcuni comuni a chiedere il risarcimento danni, per decisioni da loro prese in maniera troppo affrettate e non ti nascondo che qualcuno di loro mi sta anche dando ragione….

  128. Roberto scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 15:27

    Io penso che bisogna proseguire. Mi rimetterò a cercare intese con chi vuole acquistare soluzioni autorizzate, senza bloccarmi più. Ritengo che la Circolare e il ddl approvato recentemente segnano la strada da percorrere, quindi non perderò altro tempo. Anzi rivolgo un appello: chi è interessato si faccia avanti.

  129. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 15:43

    Interessato a cosa Roberto?

  130. Roberto scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 16:13

    Ad acquistare soluzioni progettuali di impianti di 1 MW su terreni agricoli disponibili, autorizzate con DIA maturate.

  131. CONPER scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 16:20

    per Roberto
    Siamo interessati a valutare le tue soluzioni.
    Ci puoi contattare al seguente indirizzo info@conper.it

  132. Duccio scrive:
    Scritto il 19-5-2010 alle ore 16:32

    @Roberto: anche noi siamo interessati.

    Ecco il mio indirizzo: dimonaco@pglegal.it

  133. vincent scrive:
    Scritto il 20-5-2010 alle ore 13:50

    @roberto: interessano anche noi

    ecco il ns. indirizzo: italia@telconord.com

  134. luigi scrive:
    Scritto il 21-5-2010 alle ore 21:51

    Ho un parco fotovoltaico di 10 Mw.in Puglia con STMG accettata.Al momento è pronto per andare in Autorizzazione Unica Regionale.Se ci sono investitori interessati a portare avanti il progetto rispondere a questo indirizzo mail.mrvservicegreenenergy@gmail.com

  135. Maurizio scrive:
    Scritto il 22-5-2010 alle ore 18:14

    Cedo azienda agricola con autorizzazione e allaccio a 300 mt per la realizzazione di una serra fotovoltaica della potenza di 420 kwp. Zona salento. ESENTE L.R. 31/08! Per info: mauriziogarniga@yahoo.it

  136. aMR scrive:
    Scritto il 22-5-2010 alle ore 18:18

    Please, non perdiamo l’oggetto della discussione…

    Grazie!

  137. Pablo scrive:
    Scritto il 22-5-2010 alle ore 20:48

    Molto interesante il Blog! Noi siamo una azienda mandataria spagnola di conzulenza e troviamo di massimo interese tutte le discussione.
    Ci informiamo tanto.
    Grazie a tutti.
    telconord@telconord.com

  138. Marcello scrive:
    Scritto il 23-5-2010 alle ore 18:17

    Mi sa tanto che qualcuno ha sbagliato strada.
    Evitate di trasformare in mercatino un ottimo punto di riferimento come questo blog.
    Per gli annunci pregasi utilizzare “tuttomercato”……

  139. roberto scrive:
    Scritto il 24-5-2010 alle ore 15:17

    @antonio mastrodonato
    a proposito dell’A.U. regione Basilicata, mi dicono che la regione ha approvato il PIEAR solo a gennaio 2010 e dato che conteneva delle norme sul nucleare (nel senso che lo proibiva!) dovrà esser ripresentato e nel frattempo non si possono presentare progetti che necessitino dell’A.U.
    Qualcuno sa’ darmi delle indicazioni in proposito o degli indirizzi a cui rivolgermi?
    grazie a tutti

  140. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 24-5-2010 alle ore 15:20

    Roberto io il PIEAR ce l’ho. Onestamente non l’ho letto con attenzione ma chi me lo ha passato mi ha detto che relativamente agli impianti fotovoltaici si parlava solo di DIA per quelli di potenza inferiore ad un mega. Il resto onestamente non lo so…

  141. roberto scrive:
    Scritto il 24-5-2010 alle ore 15:37

    nel frattempo ho ricevuto una mail di guardare questa pagina http://www.olambientalista.it/index.php/nucleare-energia-basilicata/

    è stato quindi impugnato!
    non mi è ancora chiaro se in Basilicata i progetti si possono presentare o no!!!

  142. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 25-5-2010 alle ore 17:38

    Una domanda a dei legali qui presenti: considerato che il nuovo decreto è stato approvato al senato il 12/05/2010, qual’è il tempo massimo previsto perchè entri in vigore?…Grazie!

  143. donato scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:15

    vorrei segnalare che la giunta della regione puglia ha già predisposto il disegno di legge n.09/2010 del 11.05.2010 avente ad oggetto : “modifica ed integrazione della legge regionale n.11/2001 e s.m.i. – norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” che all’art.1 prevede quanto segue (testualmente):
    La legge regionale n.11/01 del 12.04.2001, n.11 è così modificata:
    1.la lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B, è sostituita dalla seguente:”B.2.g/5-bis)impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 0,5 MW”.

    3.Le modifiche di cui alla presente norma si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all’art.12 del D.Lgs.n.387/03.

  144. franco greco scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:21

    Per Antonio
    questo è un link dove puoi trovare la risposta:
    http://www.gifi-fv.it/cms/it/politiche/legge-comunitaria-2009-estensione-della-dia-agli-impianti-da-fonti-rinnovabili-di-potenza-fino-a-1-mw-elettrico

  145. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:32

    Grazie Franco…intuisco cmq che non è nell’immediato che si risolverà il problema…

  146. Antonella scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:45

    Per donato:
    Significa che da quando viene approvato il DDL saranno sottoposti alla Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale tutti gli impianti superiori a 500 kW?Quindi alla fine siamo passati da 15 MW a 500 kW?
    Non riesco a trovare il testo di questo DDL sul sito della Regione Puglia, potresti indicarci dove trovarlo?
    Ti ringrazio.

  147. Laura scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:56

    ciao a tutti, anche io vi segnalo una notizia importantissima: domani 27 all’OdG della Conferenza Unificata c’è l’”approvazione delle linee guida per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi”.
    Speriamo.

  148. Laura scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 10:58

    … supponiamo vengano approvate, qualcuno sa che iter seguiranno, e soprattutto i tempi?

  149. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 11:15

    C’era Laura. La Conferenza delle Regioni si tiene regolarmente domani, ma la Conferenza Unificata è stata rinviata a data ed orario da destinarsi.

    http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=178914

  150. Laura scrive:
    Scritto il 26-5-2010 alle ore 19:01

    @Luca Zacchi. Bella notizia!
    In ogni caso, a titolo informativo, quando sarà che se ne discuterà in Conferenza Unificata (!) quale sarà l’iter successivo? Si dovrà attendere un atto del Governo.. una legge regionale…
    come funziona?
    Grazie.

  151. Vincenzo scrive:
    Scritto il 27-5-2010 alle ore 09:46

    Stiamo progettando impianti su edifici industriali da costruire per circa 250 300 kw a edificio. Facciamo riferimento al decreto di giunta del 23 gen 2007 1.2 Secondo Voi è corretto? o anche per questi occorre AU?

  152. donato scrive:
    Scritto il 27-5-2010 alle ore 19:44

    per antonella : si.. tutti gli impianti superiori a 500 KW saranno soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA.
    Il testo in forma cartecea mi è stato dato da un amico..
    saluti

  153. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 13:54

    Il testo del disegno di legge per l’abbattimento della soglia (prima era 15, poi 10 e ora 0,5) per la verifica di assoggettabilita’ a VIA lo trovate sul sito del consiglio regionale a questo indirizzo:

    http://www.consiglio.puglia.it/applicazioni/cadan/aula/public/IX/legislativi.asp

    Cliccate sul n. 10 della prima colonna a sinistra e da li’ potete vedere tutto, compreso scaricare il testo.

  154. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 14:02

    Dopo di che possiamo solo trarre le logiche conclusioni che ormai sono diventate esplicite. le nostre DIA ce le possiamo anche scordare perche’ comunque, anche se arrivera’ (quando???)la semplificazione prevista dalla Legge Comunitaria 2009 la scure che si abbatterebbe con questo disegno di legge sarebbe fatale.

    Tra l’altro mi risulta che a livello nazionale gli impianti sotto 1 MW, se in aree prive da vincoli, sono espressamente esentati dalla verifica ambientale.
    Sembrerebbe quindi, questa proposta di legge, una norma anti-costituzionale…ma questa volta al contrario !!!

    Grazie Nicky Vendola

  155. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 16:27

    @Vincenzo: L’allegato A punto 1.2 della deliberazione di Giunta Regionale 23 gennaio 2007 nr.35 è stato sostituito dal famoso art.27 della legge Regione Puglia nr.1 del 19/02/2008 a sua volta abrogato dalla 31/08 art.6 (non abrogato). Quindi credo che non sia possibile perseguire quella strada ma in teoria si dovrebbe andare in AU, a meno che non ci sia integrazione totale che consente a questo punto di andare in DIA secondo l’art.11 comma 3 del D.Lgs nr.115 del 30/05/2008, modificato parzialmente, ma non in maniera sostanziale, dall’art.5 del decreto nr.56 del 29/03/2010

  156. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 16:41

    @Stefano: Credo sia ormai chiaro che Vendola voglia chiudere le gabbie quando, come si suol dire, le pecore sono scappate. Credo non voglia più esporsi come ha fatto nel passato. Per lui le vecchie DIA sono ormai un capitolo passato. Siamo noi purtroppo a pagarne le conseguenze…

  157. andrea geometra scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 17:18

    bravo vendola hai dimostrato quel che sei un canta storie……………….

  158. Salvo scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 17:24

    Sono daccordo.
    Si è rivelato per il POETA che è sempre stato.

    Dobbiamo gridarlo a voce alta e farlo sentire a livello nazionale.

    Molti tra noi hanno creduto in lui in sede elettorale e invece sono stati traditi.

    Tra tre anni ci sarà la resa dei conti VENDOLA!!!!

  159. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 17:40

    In molti avevamo creduto a lui come risolutore del problema….

  160. Giovanni scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 17:41

    Salve a tutti.
    Dopo le dichiarazioni della Barbanente circa la famigerata circolare interpretativa a seguito della sentenza 119/2010 non mi pare di averne più sentito parlare. Qualcuno ha novità in merito, magari verificate in Regione? Grazie a tutti e complimenti per l’alto livello del blog.

  161. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 17:44

    Nessuna novità Giovanni. E’ stato solo un modo per tenere calmo qualcuno. In realtà è circolata una nota non ufficiale relativamente alla interpretazione della sentenza da parte della avvocatura della regione. E’ stato fatto apposta secondo me proprio per dare delle indicazioni ma non in maniera ufficiale, proprio per evitare l’esporsi, come si suol dire. La realtà è che qui i comuni stanno procedendo a revocare le DIA e chi ne paga le conseguenze siamo noi!

  162. Laura scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 18:17

    Ciao, leggo che il mio pessimismo ha contagiato un pochino tutti. Eviterei i commenti di stampo prettamente politico a favore o contro, tanto non risolviamo niente; il punto è che il nostro sistema legislativo-amministrativo-giudiziario-burocratico (e chi più ne ha più ne metta) è contorto. Faccio un esempio: semplificazione amministrativa. Ma, nei comuni, quanti funzionari e dipendenti sanno utilizzare il pc? (non solo accendere e spegnere il Pc!)e quanti sono in grado di scrivere in maniera corretta? eppure svolgono mansioni rilevanti ed hanno ruoli decisionali!! Quanti dipendenti conoscete che vengono retribuiti in base al rendimento? e quanti pagano di tasca propria gli errori commessi?
    Mi fermo perchè sennò cominceremmo una lunghissima disquisizione su come è ridotta l’Italia e sul perchè si cerca lavoro disperatamente, si afferma di voler favorire lo sviluppo sostenibile, aiutare le imprese a creare nuovi posti di lavoro e poi…E POI!!

  163. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 28-5-2010 alle ore 18:22

    Laura non è che siamo contagiati dal pessimismo: cerchiamo solo di analizzare la realtà e capire come muoverci in un paese che ti fa spendere più di 5000,00 euro tra asservimento registrato e trascritto, fidejussione per lo smantellamento dell’impianto, oneri di costruzione per circa 1500 euro e poi ti comunica che la competenza della DIA non è più sua…questa è la triste realtà di un paese in cui come tu giustamente dici l’ignoranza dei dipendenti comunali la fa da padrona….ed io personalmente sono più che incazzato!

  164. gabriele scrive:
    Scritto il 29-5-2010 alle ore 23:04

    Ciao a tutti…. Due osservazioni sul tema:
    1) Il TAR di Lecce con sentenza nr. 00722/2010 e 00723/2010 in data 26/05/2010 ha annullato (per ora in “sospensiva”, ma le motivazioni non lasciano presupporre un cambio di rotta nell’udienza di merito) i provvedimenti del comune di Manduria che annullavano due Dia rilasciate in vigenza della L.R. 1/2008. L’aspetto più interessante è rappresentato non tanto dal fatto che il TAR ritenga la Sentenza della C.C. 119/2010 estranea ed ininfluente rispetto alle Dia in discussione (in quanto, appunto, in L.R. 1), quanto, piuttosto, dalle ulteriori motivazioni addotte, ed in particolare, laddove dichiara: “…. ininfluente il fatto che non siano ancora iniziati i lavori ….. perchè il titolo deve ritenersi perfezionato a prescindere dall’esecuzione in concreto dei lavori….”. E questo mi sembra un ottimo auspicio per future possibili pronuncie in merito al perfezionamento delle DIA in L.R. 31 nei casi in cui non si fosse già presentato l’inizio lavori, o i lavori stessi non fosssero già effettivamente iniziati alla data dell’entrata in vigore della Sentenza. Inoltre il TAR ritiene “…. che le varianti in corso d’opera non incidano sul titolo autorizzatorio già formato”.
    2)In merito alle DIA in L.R. 31/2008, stamane un eminente componente della Giunta Regionale (di stretta competenza in materia) mi ha confermato che la Regione non farà nient’altro rispetto a quanto già fatto pubblicando la nota dell’Avvocatura Regionale; quindi nessuna circolare ulteriore, come invece preannunciato dall’assessore Barbanente giorni fa, verrà emanata prossimamente. Per quanto di loro competenza ritengono di essersi già adoperati e hanno girato la palla ai Comuni(a cui hanno trasmesso la nota dell’Avvocatura) che effettivamente hanno la competenza delle DIA. Perciò non aspettiamoci inutilmente altro, perche non arriverà! Secondo me ora sarebbe necessario far partire quanto prima a tambur battente, in tutte le sedi (a cominciare da qui), con tutti i mezzi, una operazione verità, che faccia chiarezza sulla situazione paradossale venutasi a creare (secondo me con la partecipazione dolosa di più di qualcuno), laddove si sono ingigantiti oltre misura gli effetti di questa maledetta Sentenza, al fine di creare artatamente un caos mediatico che bloccasse un sistema che a qualcuno di molto importante cominciava a dar molto fastidio: adesso con la AU solo chi ha le spalle già abbondantemente coperte potrà accedere al sistema, a causa delle onerosissime credenziali finanziarie richieste (come al solito i pesci piccoli vengono tagliati fuori appena alzano la testa un po’ di più!!! Se non siete i soliti noti, provate ad ottenere una Conferenza dei Servizi che vi approvi i Vs. progetti!!!). Secondo me ora bisognerebbe far di tutto per “svelare” la grande truffa in corso; chiarendo a tutti, in primis ai dirigenti dei Comuni, quelli che effettivamente sono i poteri ed i limiti dell’azione di autotutela che i loro Comuni potrebbero esercitare in questa circostanza, la fondatezza della loro eventuale azione, il rischio del risarcimento danni a cui si esporrebbero, ecc. ecc.
    Vi assicuro che nel 99,99% dei casi all’interno dei Comuni si procede con un dilettantismo inimmaginabile; da parte dei soggetti più improponibili; che fanno della loro ignoranza professionale un modus vivendi; che hanno spesso bisogno di essere edotti in materia. Stiamogli sopra, mettiamoli alle strette, facciamogli capire che se non addivengono a più miti consigli i loro Comuni saranno chiamati a risarcire cifre milionarie (oltre a perdere le royalties in molti Comuni previste). Non perdiamo altro tempo!

  165. David scrive:
    Scritto il 30-5-2010 alle ore 01:58

    Salve a tutti. Vi scrivo per sapere se, alla luce della nuova legge regionale, un impianto con DIA perfezionata e con inizio lavori da dicembre 2009 per le opere di connessione, possa essere passibile di verifica di assogettabilità VIA e conseguentemente bloccato.
    Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti di questo forum per la professionalità e per l’utilità dei contributi postati.

  166. Laura scrive:
    Scritto il 1-6-2010 alle ore 19:33

    salve, ho cercato le sentenze del TAR di Lecce, e subito preciso che sono Ordinanze e non sentenze. Ho poi cercato qualche commento, perchè secondo me, nonostante le ordinanze siano “incoraggianti”, resta sempre sospeso il giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art.27 della legge 1 (mio post n. 95), finchè la Corte non si pronuncerà, a parer mio, non resta che valutare le singole fattispecie per quello che sono.
    Ho trovato su “la voce di Manduria” l’articolo di Nazareno Dinoi che informa sul contenuto delle ordinanze e la nota -pubblicata- dell’Avv. Marcello Dugento (difensore dell’Amm. Comunale) che riporto di seguito in modo che ciascuno si possa fare un’idea:
    La spiegazione dell’avvocato.
    “Scontato com’è il mio giudizio di correttezza sull’articolo (Nazareno è giornalista raffinato e credibile), sento, però, di dover fare delle precisazioni sulla questione – della quale mi sto occupando come difensore del Comune nelle vertenze SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, dinanzi al TAR della Puglia – che merita di essere ricondotta in un alveo che non può e non deve ridursi in una … capricciosa presa di posizione dell’Amministrazione contro il fotovoltaico (che, anzi, sento di escludere a priori).
Deve essere precisato, invero, che il contegno tenuto dall’Amministrazione è l’esito – per nulla scontato, invero, poichè, sulla specifica questione, quello del TAR di Lecce, e con speciico riferimento ai casi SVICAT ENERGY e MANDURIA UNO, è ancora il “primo” orientamento giurisprudenziale che si registra – della pronuncia n. 119 del 26.03.2010 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della Legge Regione Puglia n. 31 del 26.10.2008, che aveva disciplinato (in maniera più sistematica) la formazione dei titoli autorizzatori (per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino ad 1 MW) con una semplice D.I.A.
La Corte, invero, ha praticamente sbaragliato dal panorama giuridico nella Regione Puglia (vanificando, sostanzialmente, il coraggio dimostrato dal governo Vendola)la possibilità di procedere a tal genere di impianti ricorrendo alla formula (più spedita ed agevole) della D.I.A. in luogo della (più complessa, più farraginosa e più lenta) Autorizzazione Unica, di competenza regionale. Pur tenendo presente che la formazione del titolo autorizzatorio per effetto della semplice D.I.A., nella Regione Puglia, è ben più risalente, dal momento che già l’art. 27 della Legge Regione Puglia n. 1 del 19.02.2008 prevedeva siffatta possibilità (questa norma, poi, è stata per espresso abrogata dall’art. 6 della L. r. n. 31/2008, il cui art. 3, commi 1 e 2, è stato oggetto del vaglio di costituzionalità).
Tanto chiarito, il contegno dell’Amministrazione – di fronte all’emergenza (per via della pronuncia d’incostituzonalità)di un indiscutibile valore – è stato quello di “dover valutare”, per non far torto, appunto, al principio di legalità, la legittimità degli atti (amministrativi) formatisi per effetto delle norme dichiarate incostituzionali (la c.d. illegittimità derivata dell’atto amministrativo).
Lo ha fatto, dunque, con riferimento alle posizioni di SVICAT ENERGY e di MANDURIA UNO, per le quali, invero, si era determinata una situazione (per qulche verso) anomala, e di non facile risoluzione. Infatti, i titoli autorizzatori di che trattasi si erano formati sotto l’imperio della “prima” legislazione regionale che prevedeva la D.I.A. pure per la realizzazione di impianti c.d. “sopra soglia” (per intendersi, quelli con potenza nominale fino ad 1 MW): l’art. 27 della l. r. n. 1 del 19.02.2008 (che, come ho riferito, era stato poi abrogato dalla L. r. n. 31/2008). Da qui il quesito che s’è posto l’amministrazione: “se l’art. 27 L. r. 1/2008 è stato abrogato, e, dunque, l’unica fonte normativa che legittimasse il formarsi della D.I.A. per impianti fotovoltaici sopra soglia, era divenuta “solo” l’art. 3 della L. r. n. 31/2008 (dichiarato incostituzionale), cosa ne è di quei titoli (DD.II.AA.) che, all’attualità – ossia in presenza di una pronuncia d’incostituzionalità che ha praticamente escluso in via categorica e definitiva il ruolo delle aministrazioni comunali in tal genere di affari (le DD.II.AA. formandosi, appunto, nel loro contraddittorio) -, risultino sostanzialmente orfani di quel potere comunale (irrimediabilmente rimosso dall’ordinamento) prima residente nelle norme così ablate dal diritto positivo?”.
Risposta non facile, caro Nazareno, a meno che non la si voglia dare con una buona dose di … discrezionalità. Tanto è vero che le pronunce del TAR di cui si è riferito – che, ad ogni buon conto, sono solo delle mere ordinanze cautelari e non delle sentenze vere e proprie (anche se, con tutta onestà, va detto che ne anticipano il sostanziale prevedibile contenuto) – si sono limitate a prendere e a dare atto che i titoli autorizzatori di specie si erano formati sotto l’imperio della “prima” norma regionale che le consentiva (l’art. 27 della L. r. n. 1/2008) [quella poi per espresso abrogata dalla L. r. n. 31/2008], sulla quale la Corte Costituzionale NON E’ INTERVENUTA (per un ovvia lacuna della denuncia d’incostituzionalità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri), avendo limitato il suo vaglio alla sola L. r. n. 31/2008.
Il che significa, pertanto, che la questione sugli impianti fotovoltaici “sopra soglia” (autorizzati con semplice D.I.A.) non è stata affatto chiarita in via generale ed assoluta, dal momento che il TAR nulla ha detto, invero, sulla sorte di validità – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010 – di tutte quelle DD.II.AA. che si sono formate, invece, sotto il vigore della norma regionale dichiarata incostituzionale (art. 3, commi 1 e 2, L. r. n. 31/2008).
Sento, comunque, di anticipare – anche (come dire?) a comprova di un corretto contegno dell’Amministrazione Pubblica che difendo nella specifica questione – che il civico Ente, su mia sollecitazione, va appunto procedendo ad una disamina (più ragionata, e fruendo anche dei contributi dei primi esiti giurisprudenziali, benchè assolutamente nuovi) di tutte le similari pratiche in essere, per così eventualmente archiviare una possibile azione di autotutela, ovvero per garantire il primato della legalità, ch’è pur sempre un segno … di buona amministrazione.
Ringrazio per l’ospitalità e rinnovo il plauso (superfluo, peraltro) per un’informazione attenta e trasparente, oltre che disponibile ad un costruttivo confronto.
    Avv. Marcello Dugento
    …. MEDITATE GENTE, MEDITATE!!

  167. Giovanni scrive:
    Scritto il 8-6-2010 alle ore 16:50

    @ David, ma anche a tutti gli amici di questo eccezionale blog. Mi sono preso la premura, anche solo per avere una doppia verifica, di verificare se c’è qualche ulteriore documento in preparazione in Regione diretto ai Comuni e riguardante le modalità di applicazione della sentenza 119. Ebbene, un Assessore competente in materia mi ha direttamente confermato stamattina quanto già verificato da David e cioè che il parere dell’Avvocatura Regionale, trasmesso ad ANCI Puglia che poi lo ha trasmesso a tutti i Comuni, rappresenta l’unico e solo documento interpretativo prodotto dalla Regione in materia e che non ci seguirà altro. Pertanto facciamocene una ragione. Grazie ancora a tutti voi per i preziosi contributi e spunti di riflessione.

  168. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 15-6-2010 alle ore 17:51

    E’ stato presentato disegno di legge S nr.2163 contenente le misure per incentivare l’innovazione energetica, promuovere il risparmio e l’efficienza negli usi di energia e acqua e per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. È il famoso decreto attuativo dell’art.17 delle comunitaria 2009 che sancisce solo le linee guida.
    Il nuovo decreto recita all’articolo 1:
    “All’articolo 12 del decreto legislativo
    23 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma
    3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Alla costruzione e all’esercizio degli
    impianti di produzione di energia elettrica
    con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore
    a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili,
    agli interventi di modifica, potenziamento,
    rifacimento totale o parziale e riattivazione,
    come definiti dalla normativa vigente,
    nonche´ alle opere connesse e alle infrastrutture
    necessarie indispensabili alla costruzione
    e all’esercizio degli impianti stessi,
    e` applicata la disciplina della dichiarazione
    di inizio attivita`, da presentare all’amministrazione
    competente, ai sensi dell’articolo
    19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    3-ter. La costruzione e l’esercizio degli
    impianti di produzione di energia elettrica
    con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati
    da fonti rinnovabili, gli interventi di
    modifica, potenziamento, rifacimento totale o
    parziale e riattivazione, come definiti dalla
    normativa vigente, nonche´ le opere connesse
    e le infrastrutture necessarie indispensabili
    alla costruzione e all’esercizio degli impianti
    stessi, sono considerati interventi di manutenzione
    ordinaria e non sono soggetti alla
    disciplina della dichiarazione di inizio attivita`
    di cui al comma 3-bis.»”.
    Bisognerà quindi attendere non solo la pubblicazione della stessa comunitaria, ma anche del nuovo decreto che deve essere adottato entro il 5 dicembre 2010. Avevo sicuramente capito male pensando che la sola comunitaria ci avrebbe salvati. Dobbiamo quindi attendere ancora molto, giusto?

  169. Antonella scrive:
    Scritto il 15-6-2010 alle ore 18:04

    Ciao a tutti,
    potrei sbagliarmi perchè non sono propriamente competente in materia, ma con questo disegno di legge in realtà non si “velocizzano” le cose?Io sinceremente pensavo che prima di arrivare a qualcosa di attuativo della legge comunitaria 2009 avremmo aspettato tanto tempo ed invece se è già stato presentato il disegno di legge; in teria dovremmo “solo” aspettare che venga approvato per poter presentare nuovamente la DIA. Oppure ci sono altri passi?
    Grazie a tutti.

  170. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 15-6-2010 alle ore 18:10

    Antonella altri passi non ce ne sono ed il disegno deve essere reso attuativo entro il 5 dicembre 2010. Anche io non sono un legale, ma è quello che si percepisce. Dicembre 2010 potrebbe essere tardi per la Puglia, dove è in uscita il nuovo piano paesaggistico che non prevede impianti a terra e la VIA per impianti superiori a 500kW.

  171. Antonella scrive:
    Scritto il 16-6-2010 alle ore 09:17

    Lo so Antonio, hai ragione potrebbe davvero essere troppo tardi! A proposito di questo nuovo piano paesaggistico(PPTR), che per il momento è ancora una proposta di piano, si sa qualcosa sulla sua uscita?

  172. aMR scrive:
    Scritto il 21-6-2010 alle ore 22:41

    Nessuna novità sulla pubblicazione delle linee guida del fv?

  173. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 22-6-2010 alle ore 07:22

    Oggi secondo Assosolare, di cui facciamo parte, è in agenda nell’incontro stato-regione la discussione del Nuovo Conto Energia, sarà un incontro “tecnico”, come ha spiegato il presidente Chianetta, non potrà essere presa nessuna decisione definitiva ma sarà comunque il primo passaggio “pubblico” del testo.

  174. felice scrive:
    Scritto il 24-6-2010 alle ore 21:28

    ieri hanno discusso il CE in conferenza … speriamo bene …

    http://www.inenergia.info/normativa/norme-progress/nazionali/conferenza-unificata-energia-del-22-e-del-21-giugno

  175. Francesco scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 16:32

    Ciao a tutti.

    Questa mattina ho avuto un incontro con il responsabile ufficio tecnico del comune il quale mi ha detto:
    “attenzione agli impianti in DIA, ho sentito parlare della sentenza ma non ho ancora approfondito il discorso”.

    Ma voi dite che gli impianti con DIA decorsa 30 giorni prima della sentenza 119/2010, se non sono state richieste integrazioni, sono validi?

    Siamo a Giungo ma io questo non l’ho ancora capito.

  176. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 16:47

    Francesco l’avvocatura dice che in teoria non dovrebbero essere validi in quanto il rendere una legge incostituzionale ha valore “ex nunc”. Però poichè si parla di attività lavorative come ha anche sottolineato la circolare dell’avvocato Colaianni della Regione Puglia, se la DIA è maturata non dovrebbero esserci problemi. Se poi è stato fatto l’inizio lavori allora l’attività può continuare tranquillamente. Bisogna però vedere chi è che vuole realizzare perchè sembra che nessun istituto voglia più finanziare un impianto con DIA ai sensi della 31/08. Inoltre bisogna anche valutare cosa dice in merito il comune dove cui la DIA è stata protocollata. Ciao!

  177. Francesco scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 16:52

    il problema più grave, per quanto mi riguarda, è che il comune non sa cosa dire in merito anzi posso dirti che “essendo la DIA una assunzione di responsabilità da parte del tecnico, sono il committente e il tecnico ad andarci di mezzo” (questo è quello che mi ha detto tempo fa il responsabile del comune)

    Quello che mi spaventa di più è che non vorrei essere impelagato in tali problematiche giudiziarie.

  178. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 17:03

    Credo che debba semplicemente fare un inizio lavori anche fittizio ed esporre un cartello magari fotografandolo con data certa. Dopo 120 giorni di affissione nessuno potrà più fare un eventuale ricorso al TAR ed il titolo diverrebbe più efficace. Se vuoi altri chiarimenti puoi contattarmi in privato

  179. Francesco scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 17:41

    E’ quello che abbiamo già fatto dopo 32 giorni dalla data di protocollazione della DIA quindi l’ultima DIA è stata protocollata in data 26/01/2010 e l’inizio lavori è stato fatto in data 27/02/2010.

    Dovremmo essere in regola, ma non si sa mai!!!
    In questo argomento si parla di avvocati, responsabilità civili e penali quindi il “forse” non mi da poi tanta sicurezza. Non so mi capisci.

  180. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 17:44

    Francesco credo che tu sia in una situazione ottima! Sono maturati anche i 120 gg dall’inizio lavori. A questo punto dovresti aver venduto l’autorizzazione….Avete affisso il cartello?

  181. Francesco scrive:
    Scritto il 29-6-2010 alle ore 19:22

    Si, abbiamo affisso il cartello sul terreno in questione il giorno successivo alla data di inizio lavori.

  182. aMR scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 07:10

    Sul sito del senato:
    http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35290.htm
    è riportato che la legge n. 96/10 del 4 giugno 2010 è stata pubblicata in GU n. 146 del
    25 giugno 2010 (suppl. ord.). QUindi è legge.

    E adesso?
    Comunque non è applicabile?

  183. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 08:57

    @Francesco: siete in regola su tutto. Non dovreste aver problemi a vendere l’impianto.
    @aMR: bisogna attendere il decreto attuativo che è ancora in proposta al senato: questa è sempre una linea guida e credo non valga a nulla!

  184. aMR scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 09:32

    Quindi il decreto attuativo deve essere adottato entro il 5 dicembre?

  185. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 09:34

    E’ quello che dicono da diverse fonti.

  186. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 09:38

    Meglio: è specificato all’articolo 27 della “DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO” del 23 aprile 2009

  187. Francesco scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 10:11

    @Antonio Mastrodonato: stai confermando le nostre idee a proposito della nostra situazione.

    Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune mi ha sempre detto che in riferimento alle DIA “lui non è tenuto a richiedere documentazione ai progettisti/tecnici, ma lo fa solo per aiutare loro a non commettere errori”.

    Cosa succede qualora il committente (e quindi il tecnico) non abbiano rispettato al 100% la documentazione richiesta dal comune alla DIA..esempio: iniziano i lavori dell’impianto e “qualcuno” ci dice: alt, la tua DIA non è completa.
    Cosa succede in questo caso?
    Si può andare avanti con i lavori?
    Se no, chi ha la responsabilità dell’accaduto?

  188. César Augusto scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 10:43

    io non sono d’accordo con Antonio riguardo al fatto di attendere il decreto attuativo entro il 5 dicembre 2010.
    L’articolo 17 comma d) della nuova legge 96/2010 che entrerà in vigore il sabato 10 luglio 2010 è molto chiaro e conferma le mie ragioni.
    Mi spiego; l’Articolo 17 in analisi recita: “…prevedendo l’assogettamento alla disciplina della denuncia inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico …” Ergo, il Decreto attuativo, per quanto riguarda questo comma dell’Articolo 17 della legge 96/2010, E’ già in vigore “DA UN PEZZO” ed è una normativa rituale. Questa è la mia interpretazione personale.
    Domando se, ipoteticamente ci fosse questo decreto attuativo al riguardo; cosa direbbe? Che quanto stabilito al comma d) dell’Articolo 17 della Legge 96/2010 è sottoposto al REGIME stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380? Oppure sarà un nuevo decreto attuativo riscrivendo quanto stabilito agli articoli 22 e 23 della 380? Con il dovuto rispetto a tutti voi, mi pare poco logico e penso che stiamo guardando il dito piutosto di guardare ciò che ne segnala.

  189. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:08

    @Cesar Augusto: premesso che non sono un legale e magari invito qualcuno del settore ad esprimere il suo parere, agli inizi del decreto legge 96/2010 è riportato: “DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
    Art. 1.
    (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle
    direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla
    data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge….”
    Quindi credo sia chiaro che si parla di delega al governo per l’attuazione di direttive comunitarie. Il decreto attuativo è quello che dovrebbe prevedere la modifica all’articolo 12 del 387/2003 che stabilisce la necessità di Autorizzazione Unica per impianti superiori a 20kw. Infatti il disegno di legge 2163 presentato al senato il 5/05/2010 dice chiaramente all’articolo 1 “Art. 1.
    (Semplificazione del regime autorizzatorio
    per gli impianti per la produzione di energia
    elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
    1. All’articolo 12 del decreto legislativo
    23 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma
    3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Alla costruzione e all’esercizio degli
    impianti di produzione di energia elettrica
    con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore
    a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili,
    agli interventi di modifica, potenziamento,
    rifacimento totale o parziale e riattivazione,
    come definiti dalla normativa vigente,
    nonche´ alle opere connesse e alle infrastrutture
    necessarie indispensabili alla costruzione
    e all’esercizio degli impianti stessi,
    e` applicata la disciplina della dichiarazione
    di inizio attivita`, da presentare all’amministrazione
    competente, ai sensi dell’articolo
    19 della legge 7 agosto 1990, n. 241….”. Credo che il quadro sia chiaro.

  190. César Augusto scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:11

    Dimenticavo chebisogna cambiare però il testo della Tabella A del Decreto Legislativo 387/ 2003 per adeguarlo alla nuova legge 96/2010.

  191. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:12

    @Francesco: l’incompletezza della DIA può essere contestata al massimo entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito positivo della stessa. Ecco la necessità di affigere un cartello ed attendere che passino quei giorni famosi. Ripeto: credo che tu sia in una botte di ferro, anche se cmq la certezza non c’è su nulla oggi in Italia, ma questa è un’altra storia.

  192. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:13

    Ecco Cesar…è proprio quello che si deve fare con il decreto attuativo…

  193. César Augusto scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:36

    Antonio, ti do la ragione. Mi ero dimenticato un passaggio; quello che segnali tu. PS: Non avevo letto il tuo intervento successivo. Grazie.

  194. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 30-6-2010 alle ore 11:42

    Figurati Cesar…avremmo tutti voluto che fosse come dicevi tu…

  195. Nicole scrive:
    Scritto il 6-7-2010 alle ore 14:46

    Ma scusate, la DIA per “piccola cogenerazione” fino a 1 MWe non è consentita già dalla Legge nazionale 99/09 (addirittura allargata a 3 MWt dalla 56/2010)?

  196. felice scrive:
    Scritto il 6-7-2010 alle ore 23:45

    http://www.inenergia.info/normativa/norme-progress/nazionali/lultima-stesura-del-conto-energia

    qui c’èl’ultima bozza del conto energia del Mise che ne dite …

  197. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 7-7-2010 alle ore 07:52

    Vi informo che negli ODG della Conferenza Unificata e Stato-Regioni di domani ci sono tutti gli argomenti di nostro prioritario interesse in questo momento: il parere sulla legge comunitaria 2010, dove è contenuta la norma per la semplificazione della procedura di DIA, l’intesa sulle modifiche al Conto Energia, l’approvazione delle linee guida, il parere sul piano nazionale di azione per le energie rinnovabili.
    Tenete però presente che sul tutto pende la spada di Damocle dell’attuale tensione tra Stato e Regioni, per cui oggi è convocata un’assemblea straordinaria delle Regioni, convocata dal Presidente Errani, e che da ieri si vocifera di presidenti e sindaci ‘importanti’ che sarebbero intenzionati a non presentarsi l’8 per protesta o che addirittura propongono i ‘boicottare’ i lavori delle conferenze.

  198. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 8-7-2010 alle ore 11:13

    Ieri è stata pubblicata la normativa della Regione Umbria: per chi è interessato a questo link si trova un sunto, la possibilità di scaricare la delibera della Giunta, informazioni sulle normative che si appresta a varare la Regione Piemonte.

  199. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 8-7-2010 alle ore 11:14

    Scusate, sto a schiatta’ di lavoro, ecco il link:
    http://www.edilportale.com/news/2010/07/risparmio-energetico/umbria-e-piemonte-disciplinano-il-fotovoltaico_19458_27.html

  200. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 9-7-2010 alle ore 12:19

    Qui la comunicazione ufficiale di Assosolare:

    http://lzacchi.wordpress.com/2010/07/09/la-comunicazione-di-assosolare/

  201. Antonella scrive:
    Scritto il 9-7-2010 alle ore 17:42

    A quanto ho capito ieri è stato raggiunto un accordo su queste due problematiche…ma il testo delle Linee Guida e quello del Nuovo Conto energia quando verranno pubblicati ufficialmente?

  202. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 13-7-2010 alle ore 11:35

    Gentilissimo Luca, ho letto le nuove linee guida che a questo punto sembra saranno pubblicate a breve (a quanto sembra) e successivamente spetterà alle regioni il recepimento delle stesse. Intuisco che dopo saranno finalmente esecutive. Ma mi chiedo: la proposta di legge 2163 come si lega con queste? O sono il prosiego dell’iter burocratico della stessa?

  203. Laura scrive:
    Scritto il 13-7-2010 alle ore 12:21

    @Antonio Mastrodonato. Potresti indicarmi dove trovare i testi approvati e in via di pubblicazione? Grazie.

  204. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 13-7-2010 alle ore 14:07

    @Antonio Mastrodonato: per quanto ne so io la proposta di legge che citi (chi ne vuole sapere qualcosa può vedere qui: http://www.logicaenergetica.it/fonti-rinnovabili-ddl-2163-al-senato/) è del tutto indipendente dalla linee guida. Semmai ha in comune qualcosa con la Legge Comunitaria 2010. Riporto qui:

    L’articolo 1 semplifica il regime delle autorizzazioni per gli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili: è prevista la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per gli impianti da 20 KW a 1 MW, mentre la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 20 KW è equiparata ad interventi di manutenzione ordinaria.
    Tale norma attuerebbe l’articolo 17 della Comunitaria 2009 che ha stabilito che sia sufficiente la DIA per l’installazione di impianti con capacità di generazione fino a 1 Mw elettrico.

  205. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 13-7-2010 alle ore 14:11

    Circa la pubblicazione delle Linee Guida e dell’aggiornamento del Conto Energia, oggi in Confindustria, alla presentazione del Rapporto Enea 2010 sulle fonti rinnovabili, il sottosegretario Saglia l’ha definita ‘imminente’. Avrei voluto chiedergli qualcosa di più ma è dovuto scappare per i lavori parlamentari.

  206. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 13-7-2010 alle ore 14:23

    @Antonella – Ricordo infine, circa le linee guida, che dalla loro pubblicazione, gli enti locali avranno 90 giorni di tempo per recepirle nei loro ordinamenti.

  207. franco greco scrive:
    Scritto il 18-7-2010 alle ore 10:27

    A quanto mi risulta dalla lettura di commenti da parte di dirigenti di associazioni fotovoltaiche le linee guida consentirebbero, per gli impianti al di sotto di 1 MW, non già la possibilità di DIA, come da legge comunitaria, ma sempre l’AU, anche se depurata dalla VIA, ma solo per impianti siti su terreni senza alcun vincolo.
    Qualcuno è in grado di confermarlo, in attesa della pubblicazione?

  208. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-7-2010 alle ore 10:24

    @Franco Greco: credo che tu abbia ragione, perchè ho visto anche io commenti ed una bozza delle linee guida. La soluzione definitiva del problema è legata alla approvazione del DL 2163 che sancirà definitivamente la modifica dell’art.12 della legge 387/2003.
    @Luca Zacchi: Hai ragione,le linee guida sono quelle mai realizzate ma previste dall’articolo 12 della legge 387 e che cmq non modificano le taglie degli impianti realizzabili con DIA. Sarà a questo punto il DL 2163 a risolvere definitivamente il problema.
    @Laura: di quali testi parli?

  209. Antonella scrive:
    Scritto il 21-7-2010 alle ore 12:13

    Ieri in senato è stato presentato anche questo emendamento al DDL n. 2266 di “Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia”

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=501629&idoggetto=596682

    Cosa ne pensate?

  210. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 21-7-2010 alle ore 12:41

    @Antonella: riguarda il solo tema dei commissari straordinari; ti riporto qui le notizie del Senato:

    20 luglio 2010

    Decreto su energia in 10a Commissione

    La Commissione Industria prosegue l’esame del decreto-legge n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (ddl 2266).
    Come riferito dalla sen. Vicari il 13 luglio, il decreto è stato adottato dal Governo a seguito di una recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2009 sui commissari straordinari; lo scorso anno era emersa la necessità di procedere alla nomina di alcuni commissari straordinari per la realizzazione di interventi urgenti nel campo delle infrastrutture energetiche con particolare riguardo alle reti di trasmissione dell’energia (cosiddetti “commissari sblocca-reti”). La Corte costituzionale, tuttavia ha ritenuto illegittime queste norme, giudicandole in contrasto con le competenze delle regioni in materia di energia; il Governo è quindi intervenuto con questo provvedimento d’urgenza che prevede, tra l’altro, un maggior coinvolgimento delle regioni nella procedura di nomina dei commissari straordinari per lo sblocco delle procedure autorizzative per la realizzazione di infrastrutture per la produzione, distribuzione e trasmissione dell’energia.

  211. Antonella scrive:
    Scritto il 21-7-2010 alle ore 14:18

    Grazie Luca, non ero ben informata. Ma allora perchè all’interno di questo emendamento c’è scritto: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini di cui all’articolo 17, lettera d) della legge 4 giugno 2010, n. 96, le procedure di autorizzazione, ivi compresi i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, di certificazione e di concessione di licenze, relative agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, sono assoggettate, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, alla disciplina della denuncia di inizio attività…”?
    Non sarà che oltre la questione dei commissari straordinari vogliono far passare questa cosa sulla DIA ai fini del citato articolo 17 che è quello della legge comunitaria 2009?

    Comunque soffermandosi un attimo, a quanto si legge la DIA sarà applicabile solo agli impianti progettati su terreni senza vincoli, giusto?

  212. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 21-7-2010 alle ore 14:31

    Guarda, sono Dottore in Legge, ma proprio per quello mi rifiuto di accettare gli arzigogoli dei nostri legislatori, che infilano nei procedimenti tutto ed il contrario di tutto, spesso sperando che passi inosservato questo o quello… Comunque la tua considerazione finale è giusta, la normativa si applicherà in automatico in assenza di vincoli paesaggistici, artistici, ecc…

  213. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 22-7-2010 alle ore 07:22

    PER CHI SI INTERESSA DEL TEMA ENERGIA E DEL FOTOVOLTAICO: Vi segnalo sul Sole24Ore di oggi, a pagina 19 (“Economia e imprese”) un articolo sugli incentivi al fotovoltaico in Sardegna, legati alla realizzazione di serre fotovoltaiche (500 MW nei prossimi tre anni). Nella stessa pagina l’articolo principale è sui ritardi nell’adeguamento della rete elettrica nazionale. Sul supplemento Nova, a pagina 15, un articolo sui risparmi energetici ottenibili tramite l’utilizzazione della tecnologia LED anche in fabbrica.

  214. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 22-7-2010 alle ore 11:42

    @Luca e Antonella: credo sia un chiarimento relatico all’art.17 della legge 96/2010 che alla fine dice tutto e niente; mi spiego: in ogni caso, applicando la DIA ai sensi del 380/01, l’area di intervento deve essere libera da vincoli, altrimenti l’intervento non può essere effettuato. In ogni caso, in presenza di vincoli, il decreto 380/01 stabilisce che la DIA possa essere effettuata solo dopo l’aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie relative ai vincoli. Io credo che sia questo il significato che si deve attribuire a quella modifica, e non un voler in ogni caso proibire la DIA in presenza di vincoli.

  215. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 22-7-2010 alle ore 11:51

    @Antonio, grazie.

    Assosolare comunica che il conto energia è stato firmato e riassume il tutto…

    http://lzacchi.wordpress.com/2010/07/22/comunicazione-di-assosolare/

  216. Salvo scrive:
    Scritto il 22-7-2010 alle ore 11:53

    Bravo! Hai colto nel segno!

  217. Alessandra scrive:
    Scritto il 22-7-2010 alle ore 23:06

    Ciao a tutti,
    vorrei approfittare delle vostre conoscenze per avere un chiarimento:
    il decreto “Salva Alcoa” prevede che le tariffe incentivanti 2010 siano riconosciute a chi completerà l’installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 e invierà la conferma di fine lavori.
    Il mio caso: ho un impianto di 132 Kw, ho presentato domanda di allaccio all’enel che ha accettato il preventivo ma mi è stato comunicato che l’allaccio sarebbe avvenuto in media tensione e i tempi sarebbero stati di 36-48 mesi essendo l’impianto lontano 4 Km dal punto di connessione. Ora mi chiedo, completando i lavori entro dicembre 2010 se l’allaccio dovesse avvenire quattro anni dopo varrebbero gli stessi incentivi? Un funzionario enel mi ha parlato di un limite di 5 anni. Qualcuno ha riferimenti normativi in merito?
    Grazie per la vostra immensa collaborazione!!!!

  218. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 29-7-2010 alle ore 08:51

    Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011. Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti del secondo conto energia, quello attualmente in vigore e che lo sarà fino a fine anno.

    Il colpo di scena arriva con l’approvazione, ieri mattina al Senato, di un emendamento al cosiddetto “decreto energia” (d.l. 8 luglio 2010, n. 105) che passerà all’esame della Camera la settimana prossima ma che, essendo “blindato”, non dovrebbe subire modifiche.

    L’emendamento in questione modifica il provvedimento con cui si stabiliva che potevano accedere agli incentivi attuali solo gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, (ossia il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) è lo sostituisce così: “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”

    Quindi, se il decreto così emendato passerà, per godere degli incentivi attuali (anziché di quelli rivisti al ribasso del conto energia 2011) non occorrerà più che sia effettuata la richiesta all’Enel in tempo utile (cioè il 15 novembre 2010 per gli impianti semplici) e che l’impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Basterà che entro quella data l’impianto sia finito (lo certificherà l’asseverazione di un tecnico abilitato) e la richiesta di allacciamento presentata, a quel punto per l’entrata in esercizio ci sarà tempo appunto fino al 30 giugno.

    Ispezioni e controlli affinché nessuno bari sono delegati al gestore di rete e al GSE, mentre l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla conversione del decreto, dovrà approntare delle regole per evitare “fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate”

    “L’emendamento -spiega il senatore Francesco Ferrante (PD) – è stato introdotto per evitare che a causa di ritardi nelle procedure di connessione da parte del gestore di rete molti impianti perdessero il diritto ad accedere al vecchio conto energia. Con una finestra così ampia tra la domanda di allacciamento e la data entro cui l’impianto deve entrare in funzione, e con le regole di garanzia che l’Autorità stabilirà, questo non dovrebbe più accadere”. Insomma, un emendamento per evitare ingorghi nelle procedure di connessione con il quale passaggio dal secondo al terzo conto energia sarà più morbido.

    Sotto lo schema incentivante del prossimo conto energia ricadranno, dunque, solo gli impianti che non saranno pronti e non avranno effettuato la richiesta di connessione entro il 31 dicembre 2010 o che comunque non saranno entrati in esercizio oltre il 30 giugno 2011.

  219. donato scrive:
    Scritto il 29-7-2010 alle ore 09:34

    ho progettato un impianto eolico 22 aerogeneratori da 3 MW (66 MW) per un amico – investimento di circa 100 milioni di euro, il quale non ha la capacità economica-finanziaria per avviare la conferenza dei servizi poichè non in possesso delle garanzie di cui all’art.4 L.R. 31/2008 commi 1 lett.b) – disponibilità di risorse finanziare proporzionate all’investimento nè tantomeno quelle di cui al comma 2 lett.c) e d) – fidejussioni di €.50 per KW di potenza + €.5 – ripristino stato dei luoghi.
    Il progetto (connessione in AT a circa 9 KM.), non interferisce con altri parchi eolici presentati, è stato presentato in provincia per la VIA il 27.11.2009 (pubblicazioni sul BURP e sui giornali già fatti da un pezzo) e alla Regione il 30.11.2009 ed ha già avuto numerosi pareri positivi : asl, tutti gli enti militari, RFI, consorzio di bonifica, VV.FF, Snam rete gas, ministero sviluppo economico (interferenze elettriche), ministero sviluppo economico (miniere) etc.
    Il mio amico ha contattato degli investitori i quali hanno le relative risorse e che gli hanno offerto per il progetto, nello stato in cui si trova, la cifra di €.30.000,00 x MW..
    Poichè il mio amico non conosce il suo potere contrattuale Qualcuno di Voi può darci una mano al riguardo… inoltre qualcuno sa quanto valgono in termini economici le garanzie finanziarie di cui all’art.4 della L.R. n.31/2008 in modo tale da poter ponderare l’offerta.
    Vi ringrazio anticipatamente.

  220. ROBERTO scrive:
    Scritto il 29-7-2010 alle ore 09:45

    @donato
    puoi contattarmi direttamente a questo indirizzo info@perenergie.it posso sicuramente darti una mano perchè ho affrontato la stessa problematica.

  221. luigi scrive:
    Scritto il 29-7-2010 alle ore 10:08

    era già inserito nelle linee guida del nuovo conto energia che chi comunicasse la fine dei lavori entro il 31/12/2010 poteva accedere agli incentivi in corso anche se l’impianto entrasse in produzione nel 2011.

  222. salvo scrive:
    Scritto il 30-7-2010 alle ore 16:11

    qualcuno ha letto approfonditamente il d.l. 8 luglio 2010, n. 105?

    Art.1 -quinquies. – (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). 1. Sono tatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  223. Francesco scrive:
    Scritto il 30-7-2010 alle ore 17:15

    Ho dato una lettura veloce al DL che hai citato ma non trovo ciò che hai scritto.

  224. salvo scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 00:54

    per essere precisi si tratta della Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.

    Atto Senato n. 2266
    XVI Legislatura

  225. Francesco scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 10:54

    L’art. 1 dice questo:
    Art. 1 (Misure urgenti in materia di energia)

    1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell’articolo 4 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l’effettività e l’entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo.

    2. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell’intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonchè definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall’intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

    3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l’articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell’incarico è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.».

    2. Fatto salvo l’esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l’efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l’intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell’intesa.

    Non leggo da nessuna parte il riferimento alla DIA come da te evidenziato.

  226. Salvo scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 11:08

    non devi leggere il decreto ma il disegno di legge per la conversione di tale decreto.
    per essere precisi si tratta della Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.

    Atto Senato n. 2266
    XVI Legislatura

  227. Laura scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 12:14

    Ciao, non trovate i riferimenti di cui parla Salvo perchè in realtà dovete andare a leggere l’atto TRASMESSO dal Senato. “C.3660 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termini per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi”.
    e purtroppo… l’art.1 quinquies…

  228. franco greco scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 14:26

    @Laura: Non mi spiego il senso del tuo purtroppo; lat.1 quinquies apre uno spiraglio per tutti coloro che avevano avviato la DIA con la L.31/08 e che non avevano fatto in tempo a perfezionarla prima della pubblicazione della infausta sentenza. Ora capisco che 90 giorni dalla pubblicazione di questa Legge per costruire e mandare in esercizio l’impianto siano pochini, ma intanto ci si può provare; resta da vedere che succederà qualora non si entrasse in esercizio entro 90 giorni: io credo che l’impianto si possa costruire in 90 giorni; se non va in esercizio è un problema burocratico che riguarda l’eventuale complessità della connessione o dei collaudi da parte di ENEL: in questo caso interverrebbe il D. Salva Alcoa. In ogni caso chi dovrebbe venire il 91° giorno a smantellare l’impianto? L’unico poptrebbe essere il Comune se ti condizionasse la Dia ai 90 giorni, ma non credo che questo sia lo spirito della Legge; io credo che lo spirito sia quello di rilasciare la Dia a chi effettivamente poi in tempi brevi realizzerà l’impianto.

  229. Francesco scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 14:41

    diciamo che mettere in ballo diversi milioni di euro e scommettere sulla possibilità o meno di completare l’impianto sarebbe una cosa da pazzi!!

  230. franco greco scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 15:42

    Caro Francesco, fare l’imprenditore significa anche accollarsi dei rischi, altrimenti uno fa l’impiegato. Ovviamente questo non vuol dire buttarsi allo sbaraglio, ma scrutare se nelle pieghe di una normativa vergognosa che dice tutto e il contrario di tutto, ci siano i margini per un intervento fattibile: ed è questo che ho proposto alla riflessione di tutti noi. Per quanto riguarda la “costruzione” dell’impianto sono convinto di riuscirci in 90 giorni (con la Dia perfezionata); resta da vedere se la frase “a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio” sia generica, cioè che sia completato, o implichi tutte le procedure burocratiche che conosciamo. Nel secondo caso mi chiedevo cosa succede del mio impianto, completato ma non in esercizio, il 91° giorno. Il mio unico rapporto è con il Comune che mi ha rilasciato una Dia, finora dormiente perchè non perfezionata prima della pubblicazione della sentenza, che improvvisamente diventa operativa grazie a questa Legge; quindi nè l’Enel nè il GSE possono entrare nel merito di un impianto realizzato con Dia regolare. Mi farebbe piacere sentire l’opinione degli altri più ferrati di me in materia legale.

  231. Salvo scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 17:41

    Scusate. Ma a che serve affannarsi a perfezionare dia o realizzare impianti con questa bufala di legge per conversione di decreto che dice tutto ed il contrario di tutto quando sarebbe meglio attendere l’attuazione dell’art. 17 della legge comunitaria molto più seria e certa?

  232. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 18:01

    Credo che come il più delle volte, effettivamente l’articolo in questione dice tutto o niente. Bisognerebbe innanzi tutto farlo digerire ai comuni che già avevano difficoltà ad interpretare la 31/08; mi spiego: “sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure…..etc..etc…” significa chiaramente che sono salve le DIA effettuate con la vecchia 31/08 purchè ovviamente complete. Ma le stesse, anche se complete, sono state diniegate dai comuni per effetto della famigerata sentenza (al sottoscritto è successo in tre casi). Per riattivarle credo che a queso punto andrebbe fatto un inizio lavori ai sensi di tale decreto legge con la spiegazione della validità dello stesso (e cmq per far notare ai comuni che il diniego è superato altrimenti resterebbe un atto valido…). Immagino già le reazioni della maggior parte dei comuni. Ammesso che vengano convalidati gli inizi lavori, bisognerebbe trovare i finanziatori. Ma sappiamo tutti che gli istituti di credito non finanziano più le DIA con la vecchia 31/08. La ricerca porterebbe ancora perdita di tempo. Ma a questo punto si innesca il meccanismo dei 90 giotni. Un cantiere da un mega si fa tranquillamente in 90 giorni, ma dovrebbe essere tutto pronto per avviare lo stesso. E invece credo che per gli impianti salvati con tale decreto ciò non lo sia…Non so se sono stato chiaro. Credo che Salvo abbia ragione, ma il problema è che l’attuazione dell’art.17 della legge comunitaria potrebbe per qualcuno arrivare tardi (in Puglia è in fase di approvazione la VIA pe rimpianti superiori a 500kW).

  233. aMR scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 18:57

    Questa proposta di legge della regione puglia (della VIA oltre 500 kw) vale solo per zone agricole o anche per zone industriali ?
    esiste una bozza di legge da poter leggere?

    grazie.

  234. Francesco scrive:
    Scritto il 31-7-2010 alle ore 19:17

    @ Mastrodonato

    Da diversi mesi a questa parte stiamo parlando di tale sentenza.

    Io personalmente sto avendo dei contatti con investitori in quanto come ho già detto precedentemente possiedo diversi impianti con inizio lavori effettuato prima della pubbligazione in G.U. di tale sentenza.

    Oggi guardate un pò cosa mi hanno sottolineato:
    “DIA e DIL:In teoria la DIA e la DIL possono essere soggetti a contestazione da parte di terzi nel termine di 60 giorni innanzi al TAR e di 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in entrambi i casi dal completamento delle opere.”

    Primo punto:
    1) ora è anche la DIL a poter essere contestata?
    2) dal completamento delle opere (fine lavori)?!?!?!?!?!

  235. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 1-8-2010 alle ore 07:34

    @ Francesco.
    Hai perfettamente ragione: da diversi mesi parliamo della famigerata sentenza che ha un pò tagliato le gambe a chi ha creduto in questa attività trovandoci una opportunità di lavoro. Come ho sempre premesso non sono un legale ma un ingegnere che in questa situazione prova a fare un pò il legale. Per quanto ne sappia io, il problema fondamentale è che gli istituti di credito non finanziano più le DIA effettuate con la 31/08, anche se conclusesi a buon fine. Ho personalmente degli esempi di impianti di colleghi venduti già prima della uscita della sentenza, ma i cui lavori non sono mai iniziati. Poi devi considerare il fatto che in tale attività si sono buttati tutti, anche gente che non ne sa nulla e speculatori che si fingono investitori ma che in realtà non lo sono. Quello che voglio dirti è che ho anche io incontrato investitori che inizialmente sembravano interessati ma che poi ti voltano le spalle in maniera non sempre educata….Quello che ho imparato da alcuni legali e da auto apprendimento è che un qualsiasi provvedimento può essere impugnato al massimo 60 giorni dopo al TAR e 120 giorni dopo al presidente della repubblica. Il problema è che la DIA non è come un permesso a costruire, nel senso che non ha un provvedimento finale da parte del comune contestabile. Allora si considera come documento ufficiale l’affisione del cartello di inizio lavori. E’ il documento ufficiale visibile a tutti e pertanto che tutti possono contestare entro i termini indicati. Infatti alcuni investitori che hanno acquistato da colleghi hanno preteso l’affisione del cartello, la certificazione con data certa su una foto dell’avvenimento e dopo 120 giorni dalla affisione hanno iniziato i lavori. Quello che dici tu sinceramente lo ritengo un pò anomalo e in quelle parole ci vedo proprio il voler mascherare da parte di qualcuno la mancanza di crediti da parte di investitori. Se hai fatto inizio lavori e DIL e sono passati i 120 giorni credo che tu sia in perfetta regola…ma dico tu..e gli altri??? Buona Domenica Francesco!

  236. Salvo scrive:
    Scritto il 1-8-2010 alle ore 10:03

    A mio avviso ciò che veramente farà stare sereni gli investitori sarà la nuova DIA che uscirà con il decreto attuativo della legge comunitaria in vigore dallo scorso 10 luglio.
    Paura della probabile VIA a partire da 0,5 MW o di altri paletti? Assolutamente no! Almeno per società di ingegneria costituite con ingegneri, commercialisti ed avvocati come la nostra abituata a lavorare come altri con professionalità e serietà. Le difficoltà di questo tipo non devono impaurirci, ma anzi, incoraggiarci in quanto ci aiutano a liberarsi di tanti faccendieri ciarlatani ed imbroglioni che hanno imperversato nel “nostro” settore creando i mille problemi di credibilità a tutti i livelli e guai nelle istituzioni come Enel, regione ecc.
    Auguro buon lavoro a chi in questo campo è presente da diversi anni con prefossionalita come noi e tanti altri e, sopratutto, a chi lo intende non solo come una momentanea fonte di speculazione ma come un vero e proprio lavoro ponendo continue sane basi per uno sviluppo costante. E…..magari, di incontrarci per conoscerci e condividere sinergicamente le singole capacità.
    Buone vacanze.

  237. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 1-8-2010 alle ore 11:06

    Ben detto Salvo! Condivido appieno. Buone Vacanze anche a te e a tutti, sperando che il rientro sia caratterizzato da una buona notizia…

  238. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 3-8-2010 alle ore 16:43

    03/08/2010
    Approvate le misure urgenti in materia di energia
    Nella seduta odierna la Camera ha approvato, modificandolo, il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (C. 3660-A). Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

  239. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 3-8-2010 alle ore 20:09

    …approvato portando da 90 a 150 gg il tempo per far entrare in esercizio le DIA Puglia. Non male !

  240. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 07:26

    Roma (Oggi, ore 14) – In Commissione Industria al Senato riunione in sede referente Esame del disegno di legge n. 2266-B di conversione del dl 105/10, recante norme in materia di energia

  241. Stefano Malerba scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 16:17

    Anche il Senato ha approvato ed ora è legge dello stato italiano a partire da 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

  242. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 16:21

    Qui il link al primo articolo di commento

    http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4839:approvazione-in-tempi-record-per-il-dl-energia-&catid=1:latest-news&Itemid=50

  243. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 16:30

    http://www.convertitalia.com/news/decreto-energia-definitivamente-approvato-213.asp

  244. Antonella scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 16:34

    Ma in tutti questi commenti si parla sempre di 90 giorni. Io avevo visto che è passato a 150 il tempo per far entrare in esercizio le DIA.giusto?

  245. César Augusto scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:03

    Per Stefano Malerba:
    Il testo aprovato stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione:
    Art. 1.

    1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. All’articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
    3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Saluti.

  246. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:11

    per Antonella:
    assolutamente 150 giorni.

  247. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:14

    non solo; ma in questa stessa legge, senza doverne richiamare altre, se completi l’impianto entro il 2010, anche se non è in esercizio, usufruisci degli incentivi 2010.

  248. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:16

    Qualcuno sa dire se è possibile reperire il testo da qualche parte?

  249. Francesco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:20

    Scusate..facciamo il punto della situazione in quanto mi sono perso!!

    Si parla di “Un’altra importante novità è anche l’approvazione della cosiddetta norma ‘salva Puglia’: per gli impianti a fonti rinnovabili i cui lavori sono stati avviati con la semplice dichiarazione di inizio attività (Dia) sono appunto salvi a patto che entrino in esercizio entro 90 giorni dall’approvazione del dl. Con questo provvedimento si punta, dunque, a tutelare coloro che hanno avviato i progetti secondo la legge regionale pugliese sulle rinnovabili, bocciata a fine marzo dalla Corte costituzionale.”

    1) Nel mio caso che ho iniziato i lavori prima della pubblicazione della sentenza in G.U. (31/03/2010) e con riferimento alla sentenza 119/2010 e al DL 105 del 8 luglio 2010, quando devo terminare i lavori affinchè il mio impianto sia ancora “buono” ?
    2) ma è un temine dei lavori oppure il termine completo dell’iter con ENEL?
    3) Cosa succede invece se la DIA non risultava consolidata alla data del 31/03/2010? Può essere buona o anche con questo DL non lo è?

  250. Marcello scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 17:44

    per Antonio

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=16&id=505281

  251. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:09

    Per Francesco: secondo me sul primo quesito non hai nessun problema(a meno che tu non abbia ricevuto dal Comune comunicazione contrarie ai lavori: in tal caso con questa legge ti ritrovi i 150 gg. per metter in esercizio l’impianto. Sul secondo quesito la legge dice testualmente: Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino “avviate” in conformità a disposizioni regionali; ho sottolineato avviate proprio perchè, sempre secondo me, basta aver presentato una Dia prima della sentenza per godere dei benefici di questa legge, ancorchè non perfezionata per intervento del Comune.

  252. Francesco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:13

    ok Franco.
    Ma 150 giorni a partire da quale data (la data di protocollo della DIA, la data del presente DL quindi 8 luglio 2010, altro)??

  253. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:20

    dall’entrata in vigore di questa legge(e cioè il giorno successivo alla pubblicazione.

  254. aMR scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:41

    Secondo voi, nel mio caso vale questa legge o dovrò comunque aspettare il 5 dicembre?

    Riepilogo della mia situazione:
    1. DIA presentata in data 02/10/2009 con riechiesta contestuale da parte del Comune di Parere AdB

    2. Parere AdB rilasciato in data 13/03/2010

    Quindi in teoria la mia DIA sarebbe valida a partire da quella data (o meglio dal 12/04/2010, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, se non erro il 30/03/2010).

    A questo punto, potrei iniziare i lavori e usufruire del DL 105 ?

  255. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:46

    @aMR: certo, la legge dice proprio questo. Esaminiamola: “Art. 1-quater. – (Denunce di inizio attivita` per la realizzazione di impianti
    di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Sono fatti salvi gli
    effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli
    22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione
    di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita`
    a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella
    A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli
    impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
    Dice chiaramente che sono fatti salvi gli effetti di cui alle denunce di inizio attività etc..etc… Gli effetti sono proprio gli inizi lavori. L’unico problema credo sia proprio l’entrata in esercizio che non è il fine lavori.

  256. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:48

    Per aMR secondo me è sempre meglio operare in accordo col Comune, che dovrebbe “rinverdire” la DIA.

  257. franco geco scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:54

    Per Antonio: e certo è quello il problema; prova ne sia il fatto che tra gli emendamenti proposti da qualche senatore c’era anche quello di considerare conclusi i lavori nei termini anche se non connessi e quindi in esercizio. Purtroppo questo non è passato. Ora chiederei a chi ne ha esperienza diretta: a parte la realizzazione della connessione, che tempi medi ci sono perchè l’ENEL la collaudi e la metta in esercizio?

  258. aMR scrive:
    Scritto il 4-8-2010 alle ore 18:59

    E cosa succederebbe se non si riuscissero a completare i lavori entro i 150 giorni dalla legge?

    A questo punto, si potrebbe iniziare i lavori sperando comunque che entro il 5 dicembre approvino le linee guida o sbaglio?

    Ovviamente a proprio rischio e pericolo…

  259. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 5-8-2010 alle ore 09:20

    Ho messo il testo online per il download anche sul sito della mia Azienda:

    http://www.convertitalia.com/public/convert_fck_file/documentazione/AS.%202266-B%20approvato%20dal%20Senato.pdf

  260. salvo scrive:
    Scritto il 5-8-2010 alle ore 16:05

    Scusate.
    Potreste indicarmi cortesemente dove è indicato che i giorno sono 150 e non 90?
    Grazie.

  261. franco geco scrive:
    Scritto il 5-8-2010 alle ore 16:26

    per salvo
    a pag. 10(11 of 20) del testo messo a disposizione da luca zacchi: art. 1-quater

  262. Francesco scrive:
    Scritto il 25-8-2010 alle ore 18:19

    Si sa nulla a proposito del DL 8 luglio 2010?
    E’ esecutivo oggi oppure no?

  263. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 25-8-2010 alle ore 18:23

    Lo è dal 19 agosto

  264. Francesco scrive:
    Scritto il 25-8-2010 alle ore 20:17

    Scusami Antonio, ma dove posso avere la certezza di tale pubblicazione?
    Esiste qualche sito internet su cui posso trovare la data di pubblicazione di tale decreto oppure l’approvazione dello stesso?

  265. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 08:46

    @Francesco: http://vlex.it/source/gazzetta-ufficiale-1239/issue/2010/8/18

  266. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 08:49

    E’ stato pubblicato in Gazzetta anche il nuovo conto energia: http://www.convertitalia.com/public/convert_fck_file/documentazione/Nuovo%20Conto%20Energia%20-%20GURI%2024Agosto10.pdf

  267. Francesco scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 10:09

    Luca, nel link da te riportato non riesco a trovare il riferimento dei “famosi” 150 giorni.
    Mi serve un testo ufficiale.

  268. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 10:41

    Art. 1-quater. – (Denunce di inizio attivita` per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Sono fatti salvi gli
    effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di
    energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita` a
    disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  269. Luca Zacchi scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 10:43

    Più testo ufficiale di quello pubblicato in Gazzetta… ;)

  270. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 26-8-2010 alle ore 11:16

    Luca, un dubbio mi nasce a cui però avrei dato una mia risposta, ma preferisco averne altre: anche se i lavori partono oggi, difficilmente la connessione avverrà entro i 150 gg. Cosa potrebbe succedere?

  271. Antonella scrive:
    Scritto il 31-8-2010 alle ore 17:54

    Ciao a tutti,non so se questa è la sede giusta per sollevare la questione (forse bisognerebbe aprire una nuova discussione)ma…avete letto la nuova delibera dell’AEEG 125/10 che modifica il TICA di cui alla delibera 99/08?Con le disposizione dell’Allegato B, che entrano in vigore per tutti le richieste di connessione in corso, credo che la situazione si sia complicata ulteriormente soprattutto per quegli impianti che sono nel limbo.cosa ne pensate?

  272. Francesco scrive:
    Scritto il 31-8-2010 alle ore 20:12

    Si la situazione ora è davvero complicata a meno che connetta il tuo impianto entro il 15 novembre 2010. Conviene aprire un altra discussione in merito.

    @Antonio
    E’ proprio quello che sostenevo qualche messaggio fa:
    come si possono richiare milioni di euro in questo modo?!

    Un caso improbabile ma pur sempre probabile: che succede se all’impianto manca 1 giorno per completare l’iter della connessione e sono trascorsi già 150 giorni?

  273. Roberto scrive:
    Scritto il 1-9-2010 alle ore 08:58

    Scusate. Qualcuno faccia un pò di ordine, altrimenti qui non si capisce più nulla! Questo sembra un tira e molla. Per favore chi riesce a riordinare il tutto? Grazie, Roberto

  274. gabriele scrive:
    Scritto il 1-9-2010 alle ore 17:23

    A me francamente il nodo del problema sembra essere comunque un altro: indipendentemente dai 150gg. concessi dal “salva-Dia”, la potestà sulla validità o meno delle Dia in questione rimane sempre in capo ai singoli Comuni; e così come anche prima del salva-Dia potevano considerare valide le Dia considerate “perfezionate”, così ora possono non farsi influenzare dalla scadenza dei 150gg. Dal mio punto di vista il “salva-Dia” non ha fatto altro che dare un supporto ai Comuni alle prese con queste vicende, un paracadute contro qualunque tipo di ricorso/impugnativa delle Dia in essere, ma ai Comuni rimane sempre il potere di considerare valide/perfezionate o meno le Dia in oggetto qualora vi siano i presupposti.

  275. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 2-9-2010 alle ore 09:03

    @Francesco: Personalmente credo che quel vincolo dei 150 giorni alla fin fine non sarà mai attuabile, nel senso che dal punto di vista razionale credo sia improbabile che un comune ti verifichi se l’impianto sia connesso o meno entro 150 gg e di conseguenza, se non lo fosse, ti venga ad imporre di smontarlo. Ed in tal senso credo abbia ragione Gabriele: è solo il comune l’ente finale che deve decidere. Se per lui va bene l’impianto si potrò realizzare. Inoltre credo che cmq una volta fatto in un paio di mesi ed avviate tutte le procedure per la connessione, se la stessa non avviene nei tempi prestabiliti la colpa non è certo di chi chiede la connessione e credo questa possa essere una scusante valida.
    In ultimo vorrei ribadire la mia convinzione: investitori seri ce ne sono pochi. Molti vogliono farlo senza rischiare nulla e questo non credo voglia dire “investire”; molti si fingono “investitori”, ti contattano, ti invitano a presentarsi da loro, visionano i tuoi documenti e poi spariscono nel nulla senza degnarsi neanche di una minima risposta. Personalmente ritengo questo poco ma poco serio e gente del genere non può essere definita “investitore”. Morale della favola: credo che se qualcuno abbia la seria volontà di investire, con questa legge può farlo. Ovviamente sono considerazioni fatte non da un legale. Ecco perchè ho invitato qualche avvocato ad intervenire. Buona Giornata a tutti!

  276. Nicola scrive:
    Scritto il 20-9-2010 alle ore 20:29

    Ciao a tutti
    Ho letto che sono state pubblicate le linee guida per le fonti rinnovabili, ma non parla di impianti fotovoltaici installati a terra e fino a che potenza si può chiedere la dia.
    Qualcuno di voi sa qualcosa?
    http://www.ilsostenibile.it/wp-content/uploads/2010/09/linee-guida-autorizzazione-rinnovabili.pdf

  277. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 14:25

    Ho letto anche io le nuove linee guida pubblicate in G.U. e sinceramente da quello che leggo non si parla di impianti a terra. Dato che ho parecchie DIA da vendere qualcuno mi fa capire come stanno adesso le cose, potrò venderle o è necessario rifare tutta la procedura in AU.
    Grazie.

  278. Francesco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 16:40

    @ Marco
    Quando hai protocollato le tue DIA?
    Che potenza hanno gli impianti?

  279. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 16:41

    Nicola sono linee guida relative al famoso art.12 del D.Lgs. 387/2003. Pertanto resta valida la tabella ad esso allegata. Gli impianti autorizzabili con DIA sono quelli fino a 20kW.

  280. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 16:52

    @ Francesco
    Le dia sono state protocollate 5-6 mesi fa.

  281. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 16:55

    @ Antonio Mastrodonato
    Ma non si diceva che la Dia con la legge passata anche al senato doveva bastare fino a 1 mw., e adesso le linee guida della 387 dicono il contrario………

  282. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:08

    @ Marco: la legge ormai vigente è la comunitaria che all’art.17 dice che si può andare in DIA per impianti fino ad un mega. Ma la legge comunitaria è solo una linea guida che ha bisogno di un decreto attuativo che modifichi il famoso art.12 della 387/03. Il decreto attuativo è ancora fermo al senato in bozza ed è il DL 2163. Quelle approvate sono solo le linee guida dell’art.12 del 387/2003 e non una modifica allo stesso. Non so se mi spiego.

  283. Francesco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:10

    @Marco
    Prima o dopo la sentenza 119/2010??
    Parli di DIA in Puglia, vero??

    @Antonio Mastrodonato
    In effetti quando si parlava della modifica alla legge comunitaria, si parlava anche di DIA per impianti fino ad 1 MWp.
    Io direi di attendere la pubblicazione ufficiale, fintanto chè non c’è l’ufficialità è del tutto inutile parlarne ;)

  284. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:13

    @ Marco: la comunitaria è già legge, la nr.96 del 4 giugno 2010.

  285. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:21

    @ Francesco
    Dopo la sentenza. Dia Puglia.

  286. Marco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:27

    @ Antonio Mastrodonato
    Penso che i miei investitori stanno aspettando porprio il Decreto Attuativo perchè in questo momento non vogliono comprare. Che ne pensi, secondo te andrà tutto a buon fine o le mie Dia sono carta straccia?

  287. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 17:56

    @ Marco: è un momento in cui nessuno vuole comprare. Mi chiedo però come hai fatto a protocollare dopo la sentenza…il comune avrebbe dovuto impedirtelo o diniegarti la DIA

  288. Francesco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 18:18

    @Marco
    Ci sono alcuni grossi sviluppatori che, senza perdere troppo tempo, hanno già convertito le loro DIA in AU.

    Nel mio caso sono nella tua stessa situazione cercando di appellarmi al DL 8 luglio 2010 che valida le DIA consolidate dopo la sentenza 119.

  289. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 18:23

    @Francesco: in realtà il mio intervento nr.284 era rivolto a te. Non è semplice convertire in AU una DIA per un impianto da un MW. Il tempo da perdere è tanto…

  290. Francesco scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 18:31

    @Antonio Mastrodonato
    diciamo che prima si inizia la conversione, prima si finisce. Io credo che attenderò qualche altra settimana dopo di chè inizierò la conversione (non mi/ci resta altro da fare).

  291. Antonio Mastrodonato scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 18:39

    Il 5 dicembre (o 7, non ricordo), la data ultima per l’entrata in vigore del decreto attuativo….dopo di che si deve andare in AU. Ma per farlo bisogna già vendere, per fornire le bancabilità.

  292. franco greco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 08:10

    @Francesco
    Io ho una Dia presentata prima della sentenza (02/03/2010) e a brevissimo presenterò la documentazione integrativa per 750 kW. Se tu o qualcun’altro è interessato possiamo scambiarci le e-mail.

  293. Francesco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 09:13

    @franco greco
    Ora vuoi presentare documentazione integrativa dopo la sentenza??

    Se io fossi te, non lo farei..oggi è già difficile vendere progetti per DIA consolidate prima della sentenza, figurati per quelle DIA integrate nel mese di settembre 2010.

  294. franco greco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 09:53

    @Francesco
    Guarda che la legge “salvapuglia” salva le Dia “presentate” prima della sentenza: quelle “consolidate” prima della sentenza erano già salve da una circolare dell’avvocatura della Regione; tanto è vero che il Comune mi ha già confermato che la la validerà non appena consegnata la documentazione integrativa richiestami a suo tempo e che non avevo presentato in quanto era poi uscita la sentenza. Certo devono poi passare i 30 gg. e arriveremmo a fine Ottobre che si possono utilizzare per le autorizzazioni per il cavidotto (tutto su stradine comunali e un piccolo tratto su una prov.le.

  295. Francesco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 11:36

    @franco
    Sono d’accordo su quello che dici per le DIA presentate ma non consolidate prima della sentenza e per le DIA consolidate prima della stessa.

    Il problema di fondo è questo:
    che tu abbia questo progetto è ok, ma se nessuno se lo compra perchè i legali che ci sono dietro dicono che “le DIA consolidate dopo la sentenza non sono buone” anche se conoscono del decreto salvapuglia…

    Ora sta a te:
    consegnare la documentazione integrativa e attendere invano di vendere il tuo progetto in DIA oppure darti già da fare per convertire la tua DIA in AU.

    Prendilo come consiglio.

  296. Marco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 12:36

    Scusa Francesco mi spieghi come mai i miei investitori non volgliono comprare neanche le dia consolidate prima della sentenza?
    Se poi come si pensa il decreto attuativo riporterà tutto come prima della stessa non iresco a capire quali sono le loro perplessità!
    Poi volevo chiedere a chi mi sa rispondere se è possibile che un mio collega abbia fatto un contratto con un investitore a fine luglio e che lo stesso non abbia provveduto a fargli il bonifico del 10% di acconto per delle remore sulla situazione in Italia della normativa. Ma dal momento che ha fatto il contratto e lo stesso è stato registrato non era obbligato a fare il bonifico? (Lo chiedo perchè parte delle provvigioni sono anche mie e ho l’impressione che questo mio collega mi stia prendendo in giro)
    Grazie.

  297. Marco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 12:37

    Ah scusatemi!! Nel contratto era previsto il bonifico entro 30gg.

  298. Francesco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 12:52

    @Marco
    Perchè è così..nessuno si fida più ad acquistare DIA in Italia dopo l’uscita della sentenza.
    Se uscirà un domani il decreto attuativo di cui parli, credo che bisognerà ripresentare le DIA ex-novo in comune.

  299. Marco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 14:58

    @Francesco
    Ok, sul fatto che nessuono si fida ci credo anch’io, ma se un mese e mezzo fa hanno stipulato un contratto, e la situazione era la stessa di oggi, non mi sembra credibile che adesso non onorassero il contratto. Poi su questi contratti non sono previste delle penali per chi non li onora non versando l’acconto?
    Te lo chiedo poichè mi fido poco delle parole del collega….

  300. Francesco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 16:31

    @Marco
    Parlavo della situazione generale, non del tuo caso specifico.

    Riferendomi al tuo caso, se è stato firmato un contratto in presenza di un notaio, esso deve essere rispettato. Il bonifico quindi deve essere evaso. Il tutto sta a capire quando tale bonifico sarà evaso e per capirlo, l’unica cosa che puoi fare sarebbe quella di leggere il contratto firmato.

  301. marco scrive:
    Scritto il 22-9-2010 alle ore 16:51

    @ Francesco
    E’ proprio questo il problema, sono innumerevoli volte che gli chiedo una copia del contratto ma puntualmente con una scusa o l’altra si defila. Quello che ti volevo chiedere è se ogni contratto è diverso da un altro o in genere in che modo prevedono il pagamento dell’acconto.

  302. Antonella scrive:
    Scritto il 13-10-2010 alle ore 09:51

    Ciao a tutti,
    cosa ne pensate di questo?

    “Il Consiglio vota nuova legge: la Dia vale per richieste di autorizzazione presentate negli ultimi 6 mesi e per quelle su cui è già partita la Conferenza dei servizi”

    Cosa significa negli ultimi 6 mesi?che DIA si poteva presentare se non c’era nessuna legge che lo permettesse?e per quanto riguarda la conferenza dei servizi, non è una cosa propria dell’Autorizzazione Unica?
    Avete il testo completo?

    Grazie,
    Antonella.

  303. César Augusto scrive:
    Scritto il 13-10-2010 alle ore 14:26

    Antonella: mi sembra che hai scambiato VIA per DIA.

  304. angelo scrive:
    Scritto il 28-10-2010 alle ore 16:48

    Salve a tutti, qualcuno ha indiscrezioni sui decreti attuativi che dovrebbero far entrare in vigore definitivamente la legge che permette di instllare in dia fino a un mega?

  305. checco scrive:
    Scritto il 29-10-2010 alle ore 12:31

    Salve a tutti, mi scuso anticipatamente per la domanda che probabilmente è fuori luogo con le discussioni precedenti peró ho un dubbio che non so come chiarire. Quello riguardante l’autorizzazione VIA: quando è di competenza regionale e quando statale(in questo caso non è necessaria l’autorizzazione AIA giusto?)
    grazie mille

  306. Alessandra scrive:
    Scritto il 31-10-2010 alle ore 09:38

    Salve a tutti,
    sono nel caos!!!!
    Ho un impianto (132 kw)autorizzato con DIA, quasi completo. Ovviomente c’è stato un certo “investimento”!!!!
    Che fine farà dopo il decreto “salva Puglia” visto che l’enel per l’allaccio si è preso 36-48 mesi (è passato solo un anno dall’accettazione del preventivo) ed è ovvio che non riuscirò ad allacciare entro il 16 gennaio 2011?!?!
    AIUTO!

  307. aMR scrive:
    Scritto il 8-11-2010 alle ore 17:59

    Mi spiegate la differenza tra le linee guida nazionali uscite a Settembre 2010 e l’approvazione della legge europa entro il 5 dicembre?

    A me sembra che quest’ultima dovrebbe reintrodurre la DIA per gli impianti a terra per impianti fino a 1 MW o sbaglio?

    Scusate, ma non ci sto capendo più niente..

    Grazie!

  308. Domenico scrive:
    Scritto il 8-11-2010 alle ore 18:32

    Anch’io ho lo stesso interrogativo. I decreti attuativi della legge europea hanno scadenza il 5 dicembre. E se il ministero non li attuasse? E se, vista la crisi di queste ore, il governo dovesse cadere, cosa accadrebbe?

  309. tommaso scrive:
    Scritto il 28-11-2010 alle ore 19:39

    la DIA con una conferenza dei servizi incorporata è un nonsenso ma è già prevista dagli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001. Tuttavia, il DPR del 2001 attiene all’urbanistica e non alla materia ambientale.
    Quando ci vuole un’autorizzazione espressa (i.e. autorizzazione emissioni in atmosfera) la DIA non dovrebbe trovare applicazione: quindi, o l’autorizzazione espressa è allegato alla DIA (v. DM del 2010) e su istanza del soggetto (e non DIA) si richiede l’avvio del procedimento unico.

    Mi sembra l’unica via, ma forse qualcuno ha altre soluzioni migliori…

    mentre la materia ambientale
    Ad esempio, se devono essere adottate autorizzazioni ambientali, la strada più rapida e coerente con le norme comunitarie e nazionali

  310. aMR scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 17:37

    Nessuna novità per il 5 dicembre?

  311. Antonella scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 17:45

    Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legislativo su riordino incentivi rinnovabili.

    SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE

    Secondo questo schema non verranno più concessi gli incentivi agli impianti realizzati su terreni agricoli.
    Un colpo molto forte a tutto il settore.
    Cosa ne pensate?
    Antonella.

  312. nicola scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 19:39

    Scusami Antonella,dove hai letto che gli impianti fotovoltaici realizzati a terra, sono esclusi dalgi incentivi?

  313. Francesco scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 20:59

    Lo ha letto nella bozza di legge che circola in giro.

    In essa è scritto:
    Per il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che:
    a) i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei
    provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;
    b) a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 5/10
    anni;
    c) gli impianti con moduli collocati a terra siano realizzati in aree diverse dalle aree classificate agricole dal
    pertinente strumento urbanistico e ricadenti nella superficie agricola utile.

  314. nicola scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 21:38

    scusami Francesco, ma la bozza che ho io manca il paragrafo (c)

  315. nicola scrive:
    Scritto il 30-11-2010 alle ore 21:38

    http://www.reteambiente.it/repository/normativa/14263_schema_dlgs_rinnov.pdf

  316. Antonio scrive:
    Scritto il 1-12-2010 alle ore 18:12

    Mi sa che ci sono diverse versioni in giro…

  317. Antonio scrive:
    Scritto il 1-12-2010 alle ore 18:14

    Quella di Nicola credo sia più recente e dice:
    …Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari
    fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è
    consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti in allegato 2:
    a) la potenza nominale dell’impianto non sia superiore a 1 MW;
    b) il rapporto tra la potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno nella
    disponibilità del proponente non sia superiore a 50 kW per ogni ettaro di terreno.

  318. Nicola scrive:
    Scritto il 1-12-2010 alle ore 18:39

    quindi significa che per fare 1 Mw ci vogliono 20 ettari!Mi sà che dobbiamo vedere la versione ufficiale della bozza,in gazzetta

  319. marco_al62 scrive:
    Scritto il 1-12-2010 alle ore 18:42

    credo che ci sia una gran confusione in giro….

  320. gianni scrive:
    Scritto il 2-12-2010 alle ore 12:47

    Salve, potreste darmi indicazioni circa le serre fotovoltaiche; si legge nelle note di Chianetta che sono state bocciate dal terzo conto energia.
    Il riferimento è, presumo, legato alla tariffa, perchè la norma vuole una media tariffaria tra impianti a terra e impianti su edifici;
    Oltre questa problematica non riesco a trovare nulla che impedisca la realizzazione di serre in terreni agricoli.
    Vi ringrazio per l’interesse.
    Saluti

  321. angelo scrive:
    Scritto il 2-12-2010 alle ore 14:03

    salve, qualcuno ha indiscrezioni sulle nuove linee guida della regione Puglia per le rinnovabili? E’ vera la voce che tutti i PG2 saranno ritenuti non ideonei alle installazioni?

  322. Antonio scrive:
    Scritto il 2-12-2010 alle ore 14:07

    …scusa angelo ma che sono i PG2?

  323. angelo scrive:
    Scritto il 4-12-2010 alle ore 13:43

    I PG2 sono vincoli geomorfologici di media intensità. Comunque le linee guida sono state pubblicate e sembrano essere confermate le impostazioni precedenti: vincoli PG3 (rischio alto)impianti impossibili da realizzare, PG2 (rischio medio) e PG1(rischio basso) impianti potenzialmente ammissibili previa relazione gormorfologica

  324. Francesco scrive:
    Scritto il 4-12-2010 alle ore 15:39

    Personalmente preferisco scartare terreni nei quali ci sono vincoli geomorfologici come il suddetto PG2.

  325. Giovanni scrive:
    Scritto il 13-12-2010 alle ore 17:06

    Ciao a Tutti.
    Qualche giorno fa sono venuto in possesso di quella credo sia una bozza di circolare che il MSE si accinge a pubblicare con oggetto la Legge 129/2010 (non so come condividere con Voi il pdf in mio possesso). Qualcuno ha notizie sui tempi di pubblicazione della nota ufficiale? Mi si dice in questa settimana. Vi ringrazio.

  326. Francesco scrive:
    Scritto il 13-12-2010 alle ore 19:42

    Ecco qua:
    http://web.tiscali.it/sischo/CircolareMSE129_2010.pdf

  327. Antonio scrive:
    Scritto il 13-12-2010 alle ore 19:58

    Francesco è la bozza o la circolare ufficiale?

  328. Antonella scrive:
    Scritto il 14-12-2010 alle ore 13:07

    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi ha modo di recuperare il testo delle linee guida pugliesi?
    Ho trovato questo e volevo saperne di più:
    “Approvate dalla Giunta in prima lettura le Linee Guida regionali in materia di energie rinnovabili.

    Procedure più veloci e semplificate grazie ai sistemi informatici e grande attenzione al territorio. Sono queste le principali novità delle Linee Guida regionali in materia di energie rinnovabili che entrano in vigore il 1° gennaio 2011.
    Il documento è stato adottato questa sera dalla Giunta regionale in prima lettura. E passa all’esame delle Commissioni regionali competenti per poi tornare in Giunta per la approvazione definitiva. ”

    Avete aggiornamenti?
    Grazie a tutti.

  329. Francesco scrive:
    Scritto il 14-12-2010 alle ore 14:26

    Nelle linee guida sono evidenziate tutte le zone non idonee alla realizzazione di impianti che sfruttano energia rinnovabile: come ATE A-B, PG1, PG2, PG3, buffer rispetto ai boschi e rispetto ai corsi d’acqua.

    Conviene attendere la versione ufficiale.

  330. Roberto scrive:
    Scritto il 14-12-2010 alle ore 20:39

    Ciao a tutti.
    In riferimento a quanto scritto da Giovanni (post 325) ho guardato sul sito del MSE e non ho trovato circolari ufficiali. Probabilmente quella indicata da Francesco (post 326) è una bozza. Rinnovo la domanda: qualcuno ha notizie fresche in merito?

  331. Antonio scrive:
    Scritto il 14-12-2010 alle ore 20:41

    Credo anche io che sia una bozza…leggevo oggi proprio un articolo su Quotidiano Energia in cui si sollecita il ministro MSE a far uscire la circolare.

  332. Stefano scrive:
    Scritto il 15-12-2010 alle ore 18:42

    E’ uscita la circolare MSE “salva dia”!
    Potete scaricarla dal sito del Ministero dello sviluppo economico andando nell’Archivio Notizie.

    Aspetto vostri commenti.

  333. Francesco scrive:
    Scritto il 15-12-2010 alle ore 21:26

    Io la interpreto così:
    - hai una DIA protocollata almeno 120 giorni prima della pubblicazione in GU = tale DIA è valida e resterà valida;
    - hai una DIA protocollata con meno di 120 giorni prima della pubblicazione in GU = tale DIA è valida purchè l’impianto sia connesso entro il 16 gennaio 2011.

  334. franco greco scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 10:22

    x Francesco
    E allora come spieghi il penultimo periodo?
    Lì si dice, secondo me, che dopo il 16/01/11 potresti essere passibile di ricorso, e quindi devi aspettare i 90 giorni dall’inizio dei lavori per stare tranquillo.

  335. aMR scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 11:19

    Quali sono i termini per cui una DIA. in questo caso, può essere impugnata?

    A me sembra che siano 90 giorni dalla data di protocollo o sbaglio (30 + 60)?

  336. Antonio scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 13:05

    Sono 60 giorni al TAR dall’avvenuto inizio lavori in quanto quest’ultimo è considerato il mezzo di comunicazione verso i famosi terzi e 120 al Consiglio di Stato. Come al solito, circolare poco chiara e da “pezza a colori” come si suol dire, perchè secondo me anche se rispetti i termini del 16 gennaio sei comunque soggetto a tali tipi di ricorsi E poi associa all’art.1 quater anche quegli impianti i cui inizi lavori sono iniziati meno di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Governo inconcludente e poco rispettoso verso chi lavora!

  337. aMR scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 13:14

    Essendo una DIA, l’inizio lavori ( e quindi i 60/120 giorni per un eventuale ricorso)si considera alla scadenza dei 30 giorni dalla data di protocollo o dall’avvenuto inizio “fisico” dei lavori?

  338. Antonio scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 13:20

    Da una qualsiasi cosa che permetta ai terzi di essere a conoscenza della cosa; in poche parole dall’affissione del cartello. I legali dovrebbero però dare supporto a questa cosa, ma da esperienza so che è così.

  339. Francesco scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 14:30

    Vi confermo che il nostro avvocato ci ha detto che i termini 60/120 decorrono da quando la DIA è divenuta efficace (cioè dopo 30 giorni se il comune non ha richiesto integrazioni alla documentazione) per cui la DIA deve essere stata protocollata almeno 150 giorni prima rispetto alla data di pubblicazione in GU della sentenza.
    Ergo:
    - le DIA protocollate prima del 01/11/2009 sono/potrebbero essere DIA valide;
    - quelle protocollate dopo il 01/11/2009 sono sicuramente DIA per le quali l’impianto deve essere connesso entro il 16/01/2011;
    - quelle protocollate dopo la sentenza sono DIA sicuramente illeggittime.

    Un’altra batosta!!!!

  340. Antonio scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 16:04

    Francesco concordo con te per la batosta. Dobbiamo considerare anche quelle DIA protocollate prima del 01/11/2009 che però hanno avuto richieste di integrazioni che sono state protocollate dopo di tale data. E cmq i 60/120 gg non devono decorrere dalla pubblicazione a terzi dell’inizio dei lavori?

  341. Roberto scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 16:11

    Secondo me tutti voi avete interpretato la circolare in maniera “parziale”. La circolare “salva” tutte le DIA: quelle perfezionate e definitive prima delle sentenze non hanno bisogno di beneficiare dell’art. 1-quater, cioè sono automaticamente esenti da problemi; tutte le altre tranne quelle protocollate dopo le sentenze (per le quali non c’è scampo!) sono salvate dalla circolare a meno di rendersi definitive, cioò non più impugnabili da terzi. Queste anche dopo il 16 gennaio saranno comunque valide, chiaramente beneficiando dell’incentivo del 2011.
    Quindi, secondo me, la circolare è non solo sufficientemente chiara, ma anche, finalmente determinante.

  342. aMR scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 17:01

    Concordo con Roberto, anche perchè altrimenti non si spiega questo articolo di un mese fa…

    http://www.selpressmm.com/falck/immagini/181110S/2010111835533.pdf

  343. Antonio scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 17:15

    Massimo perdonami, ma l’articolo dice esattamente quello che ha detto Francesco, non Roberto. E’ vero però che la circolare dice cmq che dopo il 16 le DIA soggette all’art.1 quater resteranno valide, ma impugnabili. E’ questa condizione che per me cmq non è chiara.

  344. aMR scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 17:32

    E’ verò che possono essere impugnate le DIA dopo il 16 gennaio, ma la circolare aggiunge “sempreché, ovviamente, i termini per l’impugnativa stessa non siano scaduti”.

    A mio modo di vedere, per le DIA protocollate prima della sentenza, ad oggi, credo che i 120 giorni siano passati abbondantemente… a meno che non sbaglio a considerare da quando dovrebbero partire i 120 giorni….

  345. Roberto scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 17:38

    Ecco. Anche per me è così come dice aMR.

  346. Antonio scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 17:51

    Ecco….è questo il problema. I 120 giorni non partono, da quel pò che so, da quando è maturata la DIA, ma da quando i terzi sono a conoscenza di questa cosa…e quindi dall’effettivo inizio dei lavori o dal classico cartello di cantiere con data certificata…Avvocati, mi aiutate a chiarire?

  347. Francesco scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 18:01

    Antonio, credo tu abbia ragione.
    L’inizio dei lavori dovrebbe essere avvenuto almeno 120 giorni prima rispetto alla pubblicazione in GU.

  348. aMR scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 18:25

    Scusate, ma da dove si evince che, come dice Francesco: “L’inizio dei lavori dovrebbe essere avvenuto almeno 120 giorni prima rispetto alla pubblicazione in GU” ?

    Perchè colllegate inizio lavori con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?

    Onestamente non riesco a capirne il nesso…

  349. Francesco scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 18:49

    Posto ciò scritto nella circolare MSE:
    “1. DIA già definitive” (inizio dei lavori) “, alla data di pubblicazion delle sopracitate sentenze della Corta Costituzionale, per decorrenza dei termini per l’impugnativa” (120 giorni per ricorso al Capo dello Stato)..

  350. Roberto scrive:
    Scritto il 16-12-2010 alle ore 20:32

    Francesco, non ho capito quello che hai scritto!

  351. Davide scrive:
    Scritto il 17-12-2010 alle ore 11:42

    http://www.nextville.it/news/517

    17 Dicembre 2010

    Rinnovabili, chiarimenti sulla salva-Dia

    (Redazione normativa Reteambiente)

    Gli impianti a fonti rinnovabili autorizzati con Dia in base a norme regionali dichiarate illegittime sono “salvi” anche se entrano in esercizio dopo il 16 gennaio 2011, se la Dia è divenuta inoppugnabile prima dell’incostituzionalità delle norme.

    Dal Ministero dello sviluppo economico arriva l’attesa circolare 15 dicembre 2010 che chiarisce la cd norma “salva-Dia” (articolo 1-quater Dl 105/2010, convertito in legge 129/2010). La norma stabisce che gli impianti a fonti rinnovabili “fuori soglia” (ex Dlgs 387/2003) autorizzati con Dia in base a norme regionali poi dichiarate illegittime (sentenze Corte Costituzionale 119 e 124 del 2010) sono “salvi” a patto che entrino in esercizio entro il 16 gennaio 2011 (150 giorni dal vigore della legge 122/2010).

    Il Ministero spiega che se al momento dell’entrata in vigore delle sentenze della Corte Costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità delle norme regionali:

    • la Dia era già definitiva (non più impugnabile), l’impianto è comunque “salvo” e può entrare in esercizio anche dopo il 16 gennaio;

    • la Dia non era ancora definitiva o perfezionata, l’impianto è “salvo” se entra in esercizio entro il 16 gennaio;

    • la Dia era stata presentata dopo, non si applica la norma “salva Dia”.

  352. aMR scrive:
    Scritto il 17-12-2010 alle ore 12:04

    A mio parere l’articolo postato da Davide non è corretto.

    Gli impianti non ancora perfezionati quando è stata emanata la sentenza della Corte Costituzionale, sono comunque salvi dopo il 16 gennaio, a meno che non vengano impugnate le DIA (a patto che i tempi di impugnazioni non siano scaduti).

    Detto questo, se per “salvo” si intende che nessuno può contestare questi impianti sopra citati è un conto, se invece si intende che dopo il 16 gennaio decade la DIA è sbgliato.

    E poi ribadisco il concetto (IMHO) che se un impianto è stato protocollato prima della sentenza della CC ma non sono passati i 30 giorni, considerando ciò che dice la circolare del MSE, e cioè che tali impianti possono essere impugnati, è molto probabile (se non evidente) che ad oggi i famosi 120 giorni dall’entrata in vigore della DIA, per un eventuale impugnazione di terzi, siano trascorsi abbondantemente… non vi pare?

  353. donato scrive:
    Scritto il 23-12-2010 alle ore 18:21

    con sentenza n.366/2010 pubblicata ieri la consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.27 comma 1 lett.b) L.R. Puglia n.1/2008

  354. donato scrive:
    Scritto il 23-12-2010 alle ore 18:22

    rettifico : la sentenza è stata solo depositata (pubblicazione sul sito) ed è disponibile sul sito della c.c.

  355. dario scrive:
    Scritto il 10-1-2011 alle ore 23:35

    Salve sono Dario io ho un problema che non riesco a trovare informazioni allora: ho avuto un autorizzazione DIA per realizzare un impianto da 60Kw in data 5-12-09 nel comune di orsara. Ora che lo sto quasi per realizzre molti tecnici mi hanno detto che oltre alla DIA dovevo allegare varie autorizzazioni come pareri forestale, ministero delle sviluppo economico,autorizzazione del Bacino ecc che a me non hanno mai richiesto!
    Qualcuno sa che legge era valida nella data in cui ho presentato la Dia cioe mese di dicembre 2009??

  356. Umberto scrive:
    Scritto il 11-1-2011 alle ore 00:02

    Vincolo forestale in vigore dal 1923 – vincolo autorita di bacino dal 2005, etc

  357. dario scrive:
    Scritto il 12-1-2011 alle ore 00:15

    Si ma che decreto regolarizza la dia? da quello che ho capito era la finanziaria 2008, ma la stessa non cita di allegare nessun parere di forestale o parere dell’autorita del bacino.
    Hai mica il testo completo?
    Chi mi puo aiutare?

  358. Antonio scrive:
    Scritto il 12-1-2011 alle ore 09:21

    Dario a dicembre 2009 era in vigore la ex legge regionale 31/08 che permetteva la Dia solo in aree non vincolate. Là dove ci sono vincoli bisogna prima di presentare la Dia chiedere l’autorizzazione agli organi competenti. Senza di esse la DIA non può essere valida e questo è legiferato dal 380/01.Ciao

  359. dario scrive:
    Scritto il 12-1-2011 alle ore 14:04

    Grazie sei molto gentile e preciso!
    un ultima cosa ed il parere dell ANEV? si richiede per un mini eolico di altezza di 31m? se non serve che legge regolarizza questo?
    Poi questa circolare: http://www.whitewind.it/LinkClick.aspx?fileticket=ZSWxx%2bw82hI%3d&tabid=466&mid=1518&forcedownload=true
    dice che bisogna otterere anche il parere del ministero delle telecomunicazioni possibile?
    grazie del sicuro aiuto :)

  360. valentino scrive:
    Scritto il 26-1-2011 alle ore 15:51

    FOTOVOLTAICO: Ho un capannone in campagna collocato a sud dove vorrei istallare 20Kw di fotovoltaico, dato che la copertura è in amianto posso rimuoverlo io personalmente utilizzando avviamente tutte le precauzioni e smaltendolo a norma??Cosi poi da poter usufruire dell’incentivo del GSE del +10%??

  361. angelo scrive:
    Scritto il 8-2-2011 alle ore 21:24

    Salve a tutti. Vorrei porre all’attenzione un problema che mi sto ponendo per l’avvio di un progetto di installazione di un impianto eolico da 200 kw in Puglia. Le recenti linee guida nazionali (dm 10 settembre 2010,) recepite a fine dicembre dalla regione Puglia, richiedono per gli impianti eolici che in sede di autorizzazione unica si alleghino le “caratteristiche anemometriche del sito, con l’indicazione della modalità e della durata dei rilievi(non inferiore ad un anno)” (art. 13). Mettere per un anno un anemometro significherebbe sforare con i tempi perchè aggiungendo 6 mesi di au e altri sei mesi per l’ordine della turbina oltrepasserei la soglia fatidica del 2012 oltre la quale nessuno sa se ci saranno più incentivi e quanto dureranno. Per questo pensavo di acquistare i dati anemometrici di un rilevatore di un parco eolico vicino, l’anemometro dista dal mio sito circa tre chilometri. Qualcuno mi saprebbe dire se in Puglia, in sede di au, possono accettare una rilevazione a questa distanza?La norma contenuta nelle nuove linee guida è alquanto generica (non indica raggi di azione delle misurazioni), in caso mi dicessero che l’anemometro è troppo distante potrei appellarmi alla genericità di questa norma per far passare queste misurazioni?Premetto che ad un quesito fatto alla stessa regione Puglia su questa questione mi hanno risposto in maniera altrettanto generica: “l’anemometro deve essere in situ”. E se io ho un sito di 10 km quadrati? E poi la dicitura in situ non compare in nessuna legge. Un grazie anticipato a chi avrà la pazienza di rispondere.

  362. maurizio scrive:
    Scritto il 17-2-2011 alle ore 19:01

    potete rispondere a una cosa semplice ho ricevuto la lettera dal comune copetente in merito alla legge 119/2010 art.2 comma 1,2,3 dicendomi che mi è stato bloccato a procedere cosa posso fare ora ?

  363. Francesco scrive:
    Scritto il 17-2-2011 alle ore 20:01

    Quando hai protocollato la tua dia?

  364. maurizio scrive:
    Scritto il 17-2-2011 alle ore 23:35

    19.11.2009

  365. Francesco scrive:
    Scritto il 17-2-2011 alle ore 23:52

    Il comune è libero di bloccarti la DIA in quanto è l’unico ente che può entrare in merito alla questione.

  366. maurizio scrive:
    Scritto il 18-2-2011 alle ore 00:07

    e di conseguenza cosa posso provare a fare

  367. Antonio scrive:
    Scritto il 18-2-2011 alle ore 16:59

    Maurizio secondo me l’unica cosa da fare è avviare l’Autorizzazione Unica. Incaponirsi con le DIA che non valgono più nulla oggi non serve…Ciao

  368. lorussod scrive:
    Scritto il 2-4-2011 alle ore 20:08

    Salve a tutti.
    Che ne pensate della sentenza n. 107 della corte costituzionale sull’illegittimità del PIEAR Basilicata?
    Grazie a tutti

  369. vincenzo scrive:
    Scritto il 5-4-2011 alle ore 13:02

    Gentili tutti, chiedo a chi mi possa dare una risposta circa la questione della sentenza n, 107 riguardante l’illegittimita delle DIA in Basilicata. Vorrei sapere se delle DIA presentate in data 14.01.2011, con regolare comunicazione da parte dell’Ente preposto circa la positività della stessa e quindi già consolidate potrebbero essere a rischio per gli effetti della sentenza in questione. Ringrazio anticipatamente a chi mi potrà togliere questo dubbio

  370. valentino scrive:
    Scritto il 11-4-2011 alle ore 11:06

    Salve devo istallare un fotovoltaico da 40kw su un capanonne con copertura in eternit, rimuovendo l’eternit il GSE fornisce un bonus del 10% sugli incentivi del fotovoltaico, volevo sapere come si attesta o come si fa la corretta rimozione dell’eternit?? Devo fare la dia a parte per la rimozione dell’eternit?
    grazie

  371. felice scrive:
    Scritto il 19-4-2011 alle ore 08:06

    è uscito il quarto conto energia .. http://www.dailyenmoveme.com/ — lo potete scaricare …

  372. Tiziana scrive:
    Scritto il 21-4-2011 alle ore 18:54

    Invito tutti coloro che avessero dubbi sulla legittimità nella realizzazione di impianti fotovoltaici di fare denuncia conoscitiva al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, presso la locale Prefettura, ex art. 309/1 D.Lgs. 152/06, da inviarsi, per conoscenza anche al Comando Provinciale Carabinieri -Nucleo Operativo Ecologico (NOE)-.

  373. paolo scrive:
    Scritto il 12-5-2011 alle ore 23:21

    Salve a tutti secondo voi posso istallare un mini eolico in puglia da 60Kw in una zona industriale adiacente ad un capannone di mia proprieta?
    Ce qualche distanza minima da rispettare dal capannone di mia proprieta?
    Ce una distanza minima da rispettare dalla strada della zona industriale^
    grazie a tutti

  374. paolo scrive:
    Scritto il 15-5-2011 alle ore 11:45

    nessuno sa darmi risposte?

  375. Domenico scrive:
    Scritto il 15-5-2011 alle ore 18:22

    Paolo, certo che puoi farlo. Devi solo fare una verifica anemometrica per vedere se c’è suffiente vento e poi una ulteriore verifica se in zona vi è possibilità di connessione Enel. Ti consiglio di rivolgerti ad una azienda specializzata. Visto che sei in Puglia rivolgiti alla ditta Renova Wind Energy, di Martina Franca, che ha installato a me la pala: è molto professionale ed ha buoni prezzi.

  376. paolo scrive:
    Scritto il 15-5-2011 alle ore 20:19

    Ciao il vento cè :D la connessione è disponibile:D.
    Come fai a dire che si puo fare? hai qualche riferimento di legge che mi puoi passare?
    E poi anche se il capannone è mio posso mettere una pala alta 30 m con rotore da 18 ad appena 7 di distanza dal mio deposito artigianale?
    fammi sapere graziee

  377. Francesca P. scrive:
    Scritto il 16-5-2011 alle ore 09:39

    Per quanto riguarda le distanze nel mio caso (50kW in Regione Sardegna) ho tenuto conto di queste indicazioni:
    - La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l’altezza della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri; il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico;
    - La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;
    - La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di “fasce di rispetto” dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 – “Nuovo codice della strada” e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente delle Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e s.m.i.
    Tieni conto però che queste indicazioni sono state inserite anni fa all’interno di una Delibera della Regione Sardegna, poi sostituita da altre.
    Quindi considera solo che la distanza da strade di pubblico accesso deve essere verificata in Comune, mentre la distanza dall’edificio va valutala in funzione della rumorosità.

  378. paolo scrive:
    Scritto il 16-5-2011 alle ore 09:45

    Grazie Francesca P! Mi puoi dire precisamente in che delibera sono contenute cosi da poterle portare al comune?

    - La distanza minima dell’aerogeneratore dalle abitazioni esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri
    - La distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all’altezza della torre;
    - La distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del rotore

    Grazie

  379. Francesca P. scrive:
    Scritto il 16-5-2011 alle ore 10:12

    Le Delibere della Regione Sardegna sono queste Deliberazione n. 28/56 del 26 luglio 2007. Però come ti dicevo sono state sostituite con altre che non hanno riportato i riferimenti tecnici riguardanti le distanze.

    Nel mio progetto, le ho comunque considerate e citate nella relazione tecnica. Inoltre per tutelarmi da eventuali ricorsi ho fatto delle simulazioni fotografiche basate su dei calcoli per dimostrare che la turbina non crea ostacoli alla visibilità.
    Nel tuo caso, verifica se la Regione Puglia ha dei riferimenti normativi sull’installazione di Mini turbine eoliche, in caso contrario fai riferimento a quanto indicato nel regolamento edilizio comunale in merito alle distanza dalla strada e poi tutelati verificandolo con dei calcoli.

  380. paolo scrive:
    Scritto il 16-5-2011 alle ore 10:41

    oK Grazie mi sei stato molto di aiuto!
    A me è un caso particolare perchè l’impianto verra fatto in una ZONA P.I.P industriale quindi e da vedere un po se hai novita fammi sapere GRAZIE

  381. valentino scrive:
    Scritto il 9-6-2011 alle ore 23:18

    Salve devo istallare un impianto fotovoltaico da 40Kw categoria F1.a l’unico impianto permesso in una zona di Parco naturale dell’ofanto come da regolamento (Regolamento Regionale n°195 della puglia) essendo che va in COMUNICAZIONE dato che i moduli sono aderenti al tetto. Il problema è che il tetto del capannone è in Eternit e devo rimuoverlo per prendere l’incentivo più alto, come faccio? Posso comunicare al comune sia l’istallazione del impi foto e la rimozione dell’eternit o l’eternit va in DIA??

  382. donato scrive:
    Scritto il 16-11-2011 alle ore 12:41

    salve a tutti..
    vorrei sapere il Vostro commento circa l’art.6 comma 10 D.Lgs. 28/2001 (che recipesce la diretiva comunitaria in materia di fonrti rinnovabili)che così recita : “i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina…” ..
    1)fa salvi gli effetti delle leggi regionali puglia n.1/2008 e n.31/2008 dichiarate incostituzionali?
    2)che significa i procementi pendenti? a quali si riferisce (quelli sospesi dal Comune? o quelli dal TAR?)

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